Data: 29/11/2016 21:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Se il marito � fallito, l'ex rimane senza assegno. Pu� essere esclusa, infatti, la condanna del marito che non versa l'assegno di mantenimento all'ex moglie nel caso sia stato dichiarato fallito. Lo ha dichiarato la Cassazione, (sentenza n. 50295/2016 depositata ieri e qui sotto allegata) annullando con rinvio la sentenza di condanna della corte d'appello a carico di un imprenditore, padre e marito, per il mancato versamento degli assegni in favore dei figli minori e della ex moglie.

Nella vicenda, l'uomo veniva condannato per violazione dell'art. 570 c.p. per aver violato l'impegno, assunto in sede di separazione consensuale, a versare l'importo complessivo di 1.250 euro per il mantenimento della famiglia. L'imprenditore in realt� aveva regolarmente ottemperato all'obbligo per alcuni anni, ma nel frattempo la sua situazione debitoria era precipitata e veniva dichiarato fallito. Cos� l'uomo si rendeva totalmente inadempiente per alcuni anni e solo successivamente, riuscendo a reperire una nuova ma meno remunerativa attivit� ricominciava a versare una parte della somma dovuta.

Per i giudici di piazza Cavour, l'uomo ha in parte ragione, giacch� la corte di merito ha erroneamente trascurato la condizione di difficolt� dello stesso che invece doveva essere necessariamente oggetto di valutazione.

Inoltre, proseguono gli Ermellini, "lo stato di bisogno degli aventi diritto al versamento dell'assegno di mantenimento � presunto � solo - con riferimento ai figli minori" e non gi� riguardo al coniuge, poich� rispetto a tale obbligo, "al fine di pervenire all'accertamento di responsabilit� era necessario dimostrare che il mancato versamento avesse generato lo stato di bisogno del creditore".

Argomento che, nel caso esaminato, non � stato affrontato e sul quale invece il giudice di merito avrebbe dovuto specificamente confrontarsi. Per la sesta sezione penale, dunque, si impone un appello-bis.


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