Data: 03/12/2016 15:00:00 - Autore: Franco Confalonieri

Dott. Franco Confalonieri - Il Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59 denominato "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119" (G.U. 02/07/2016, n. 153) ha aumentato gli obblighi di relazione del professionista delegato alla vendita nell'esecuzione immobiliare.

Come accennato, la legge 119/2016 di conversione, che è entrata in vigore il 3 luglio, ha apportato modifiche al testo dell'originario D.L. n. 59/2016 e poiché la norma non ha previsto esclusioni, si ritiene che il professionista delegato abbia l'obbligo di redigere i rapporti riepilogativi per tutte le espropriazioni in corso: pertanto i nuovi obblighi informativi riguardano tutte le procedure aperte alla data del 3 luglio 2016 e quelle che verranno delegate successivamente.

In particolare, rileva la modifica introdotta dal comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 59/2016 al comma 9‐sexies dell'art. 16‐bis del D.L. n. 179/2012 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221, che ha previsto quanto segue: "Il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte".

Le nuove norme hanno chiaramente posto a carico del professionista delegato alla vendita immobiliare (ex art. 591 bis c.p.c.), l'obbligo di invio telematico ([1]), da depositare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita ai fini dell'inserimento nel fascicolo dell'esecuzione, di un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, ma non ha indicato espressamente cosa deve essere indicato nello stesso.

Ogni tribunale, pertanto, ha dato istruzioni ai professionisti delegati di redigere il rapporto riepilogativo iniziale, probabilmente senza sentire neppure stringente la necessità di questo nuovo obbligo, ma non risulta ad oggi che siano state date chiare indicazioni in merito al contenuto del rapporto.

A parere di chi scrive, il rapporto riepilogativo iniziale deve essere schematico e di immediata comprensione, rappresentare l'attività svolta e mettere in evidenza al G.E. le eventuali problematiche.

E' utile, in ogni caso, che il professionista delegato, non appena ricevuto l'incarico, effettui un esame e un controllo dell'intero fascicolo, al fine della verifica della regolarità formale della procedura esecutiva, anche se tale incarico non è espressamente indicato nella delega conferita.

La relazione non deve riepilogare tutto quanto operato dal professionista Delegato a partire dalla nomina, ma deve – in aderenza al disposto normativo – comunicare al G.E. l'attività iniziale svolta, nel breve tempo a disposizione.

Il senso della relazione per il professionista delegato può pertanto risultare, praticamente, quello di agire con tempestività ed agire da subito non appena avuta la nomina, al fine di depositare la relazione iniziale al giudice dell'esecuzione.

Questa relazione può dunque essere utile al processo esecutivo, nella misura in cui apporta una accelerazione alla procedura, e al giudice dell'esecuzione che potrà così farsi un'idea del controllo della procedura da parte del delegato e delle problematiche in corso.

Tornando ai contenuti della relazione iniziale, per comprendere in quale modo impostarla occorre innanzitutto esaminare il contenuto della delega ricevuta, ai sensi dell'art. 591 bis del c.p.c. [2].

Sappiamo che ogni tribunale ha messo in atto procedure operative differenti e che ogni giudice dell'esecuzione ha il potere di decidere la delega che vuole conferire al professionista, nell'ambito delle previsioni dell'art. 591 bis c.p.c. e gli obblighi che conseguono all'incarico conferito.

Obiettivo del GE, che è responsabile del procedimento, è certamente il corretto svolgimento del processo esecutivo, attuato mediante il controllo di ogni fase della procedura.

Altro parametro fornito dal legislatore dal recente D.M. 227/2015 (entrato in vigore il 10.3.2016) è la determinazione del compenso che spetta al professionista delegato, sulla base della delega ricevuta e dell'attività effettivamente svolta.

Questi sono i parametri alla base del lavoro del professionista delegato, che devono costituire la base per la costruzione di uno schema riepilogativo, che permette di rappresentare in modo immediato quanto richiesto dalla legge, mediante l'utilizzo di crocette e l'aggiunta di commenti in nota a piè di margine.

Il rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte dal professionista delegato alla vendita, da depositare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deve servire a incanalare la procedura nella giusta direzione, utilizzando uno schema come lista di controllo (check list) per monitorare la procedura.

Lo schema dovrà naturalmente avere le normali intestazioni di ogni singola istanza, che permettono di identificare nell'immediatezza a quale procedura si riferisca la relazione, il nome del debitore, del giudice dell'esecuzione e del professionista delegato e riportare innanzitutto la data della notifica dell'ordinanza di vendita e il numero dei lotti.

Ecco un esempio:

TRIBUNALE DI XXX

N. 999/16 Es. Imm.

Procedura esecutiva immobiliare a carico di: XXX YYY

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa XXX YYY

Professionista Delegato: Dott. XXX YYY

RAPPORTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

DAL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA

(Comma 9 sexies art. 16-bis D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221)[3]

[x] riepilogativo iniziale

Ordinanza di vendita: 14/10/2016 Numero lotti: 1


Il prospetto dovrà inoltre riportare, sempre in modo schematico, le attività svolte sino alla relazione.

Anche per effetto dell'obbligo di relazionare, è probabile che il professionista delegato, durante i primi trenta giorni dalla delega, abbia provveduto alla fissazione dell'asta, alla redazione dell'avviso di vendita e agli adempimenti conseguenti, che indicherà in modo sintetico, ma preciso:

· Deposito telematico dell'ordinanza di vendita e avviso asta

· Invio tramite PEC ordinanza di vendita e avviso asta al Creditore procedente, con richiesta dati fatturazione

· Notifica ordinanza di vendita e avviso d'asta ai Creditori iscritti non intervenuti

· Richiesta residenza dei debitori esecutati al Comune di ultima residenza

· Richieste pubblicità al Comune dove è ubicato l'immobile per affissione all'Albo Pretorio

· Deposito ordinanza di vendita e avviso d'asta in Tribunale per l'affissione

· Richiesta pubblicità, allegando copia perizia-privacy, planimetria e immagini fotografiche

· Notifica in Cancelleria (o in altro domicilio eletto) dell'avviso d'asta al debitore esecutato.

Nella parte finale della relazione occorre fornire al giudice altre notizie che si reputano importanti.

Conclude naturalmente la relazione la data e la firma (anche se solo virtuale).

Lo schema della relazione deve possibilmente rimanere in una pagina formato A4.

Dott. Franco Confalonieri

Dott.ssa Francesca Oltolini


[1] Nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

[2] Articolo 591 bis c.p.c. - Delega delle operazioni di vendita: "Il giudice dell'esecuzione, …, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.

[3] 9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attivita' svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita' svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.

Dott. Franco Confalonieri

Dott.ssa Francesca Oltolini


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