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Data: 13/02/2023 05:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Cos'è l'usucapione[Torna su]
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di un diritto reale di godimento che si realizza attraverso il possesso indisturbato di un bene, non acquisito con violenza o clandestinità e ininterrotto per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge in misura variabile a seconda dei casi (vai alla guida: "Usucapione - guida legale con fac-simile di citazione"). Possesso uti dominus[Torna su]
L'acquisto di un bene per usucapione può essere ottenuto, dal possessore, fornendo la prova di essersi comportato rispetto al bene come se fosse il proprietario dello stesso e in modo pieno ed esclusivo. Si pensi al caso classico della sostituzione delle chiavi per accedere ad un appartamento o all'installazione di un recinto attorno ad un terreno. Possesso protratto nel tempo[Torna su]
La dimostrazione di essersi comportato come il proprietario pieno ed esclusivo di un bene, tuttavia, da sola non basta ad usucapirlo. A tal fine si deve provare con certezza anche che il possesso uti dominus si sia protratto per tutto il tempo necessario all'usucapione, ovverosia, a seconda dei casi, per venti, quindici, dieci o tre anni. Come provare l'usucapione[Torna su]
In generale, la prova necessaria per l'usucapione può essere fornita con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento. Chiaramente, però, quello di gran lunga più utilizzato è rappresentato dalla prova per testimoni. Anche la giurisprudenza ha per lungo tempo avallato questa prassi affermando che la testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr., ex multis, Cass. n. 7692/1999). Sulla prova testimoniale leggi anche: "La prova testimoniale nell'acquisto della proprietà per usucapione". La stretta dei giudici[Torna su]
Negli ultimi tempi, tuttavia, i giudici si sono orientati verso una linea più dura rispetto alla rilevanza delle prove alla base di una domanda di usucapione, dando preminente importanza al fatto che alla base di tale istituto vi è comunque un comportamento che in un certo senso è illecito in quanto irrispettoso del diritto di proprietà costituzionalmente garantito dall'articolo 42, comma 2. Di conseguenza, la prova utile ad usucapire è oggi particolarmente rigorosa e deve essere certa. Insomma: una prova tale da legittimare il sacrificio delle ragioni della proprietà. Prova dell'usucapione: giurisprudenza[Torna su]
La prova utile ai fini dell'usucapione è ricavabile da numerose e diverse pronunce giurisprudenziali, delle quali appare utile portare degli stralci. La coltivazione del fondo è prova insufficienteCome affermato dalla recente Cassazione n. 4931/2022: “E’ onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. L’utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. L'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.” La recinzione del fondo prova il possessoLa Cassazione n. 1796/2022 si è invece espressa sulla intervenuta recinzione del fondo per dimostrare l'avvenuta usucapione, nei seguenti termini: "In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto." Messa in sicurezza, assenza di clandestinità e violenza dimostrano il possesso
Il Tribunale di Modena nella sentenza n. 261 del 24 febbraio 20202 si occupa della usucapione di un immobile destinato ad abitazione. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto l'intervenuta usucapione del fabbricato. Il possesso, ai fini dell'acquisto a titolo originario, deve essere pacifico e pubblico e il possessore deve sapere che il bene è di proprietà altrui. In questo caso, il padre prima, lo zio in seguito e l'attore da ultimo, in base alle testimonianze raccolte in giudizio, hanno sempre abitato l'immobile come se fosse loro e l'attore in particolare si è adoperato per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza dell'edificio. Da questi comportamenti emerge chiaramente sia il corpus, ossia la signoria materiale sulla cosa, che l'animus possidendi, ossia l'intenzione del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario dell'immobile. Condotte tenute senza clandestinità e senza violenza alcuna. In tal senso deve quindi essere considerato inadeguato a provare il possesso uti dominus, ad esempio, l'aver apposto attorno al bene delle porte instabili o a soffietto. |
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