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Data: 06/12/2016 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Oggi il calcolo dei compensi per le attività professionali svolte dagli avvocati (e quindi anche di quelli per l'atto di precetto) va fatto riferendosi al d.m. numero 55 del 10 aprile 2014 ovverosia il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247". A seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le tariffe previgenti sono state completamente sostituite da dei nuovi parametri, da applicarsi in mancanza di un accordo diverso tra l'avvocato e il suo cliente. Il principio che ispira la determinazione dei compensi è quello della proporzionalità tra questo e l'importanza dell'opera prestata, valutata tenendo conto dell'urgenza e del pregio dell'opera; della rilevanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; dei risultati conseguiti; della complessità delle questioni trattate e delle condizioni soggettive del cliente. Tutti questi elementi possono nella pratica incidere sui valori medi espressi nelle tabelle allegate al decreto stesso, rispetto ai quali è possibile (salvo qualche eccezione) un aumento sino all'80% o una diminuzione sino al 50%. Tra le tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 vi è ovviamente anche quella dedicata all'atto di precetto, qui di seguito riportata:
Considerando la possibilità di diminuzione del 50% e dell'aumento dell'80% di tali valori medi, è possibile riformulare la tabella nel seguente modo:
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