Data: 11/07/2022 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Cos'è l'usucapione

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L'usucapione è uno dei modi di acquisto della proprietà contemplati dal nostro ordinamento, che rende possibile l'acquisto di una proprietà altrui mediante il possesso pacifico, continuo e ininterrotto della stessa per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge (vai alla guida: "Usucapione – guida legale con fac-simile di citazione").

In determinati casi, tuttavia, il termine necessario per il compimento dell'usucapione può essere interrotto: ciò, più nel dettaglio, avviene quando il proprietario del bene pone in essere degli atti idonei ad affermare il proprio diritto e a contestare quello altrui.

Atti idonei ad interrompere l'usucapione

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All'interruzione dell'usucapione è dedicato l'art 1167 c.c che così dispone: "L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L'interruzione sia come non avvenuta sei stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato."

Gli atti utili ad interrompere il decorso del tempo utile ai fini dell'usucapione sono solo quelli che privano il possessore del potere di fatto sulla cosa, materialmente o giudizialmente.

Ci si riferisce al caso in cui il possessore sia stato privato materialmente del possesso del bene per oltre un anno senza aver esercitato l'azione di reintegrazione e recuperato così il possesso, al caso in cui egli abbia riconosciuto in maniera espressa il diritto del proprietario o, infine, al caso in cui quest'ultimo abbia chiesto la materiale consegna dei suoi beni notificando un atto di citazione in giudizio al possessore.

A tale ultimo proposito si sottolinea che la notifica dell'atto di citazione è di per sé sufficiente ad interrompere la prescrizione non essendo necessaria la successiva prosecuzione del giudizio con iscrizione a ruolo dello stesso.

Il rinvio dell'art. 1165 c.c. all'interruzione della prescrizione

La conferma normativa dell'efficacia interruttiva dell'atto di citazione la si riscontra nell'art. 1165 c.c relativi all'usucapione, che rimanda all'art. 2943 c.c. dedicato alla interruzione della prescrizione che al comma 1 dispone "La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo."
Argomento, quello dell'applicabilità delle cause interruttive della prescrizione all'usucapione che di recente, la cassazione ha richiamato nella sentenza n. 5051/2022 precisando che: "Ora, considerato che le disposizioni relative alle cause di interruzione della prescrizione si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione (art. 1165 c.c.), va richiamato in proposito il principio secondo cui la domanda, pur se inammissibile, a effetti interruttivi della prescrizione (Sezioni Unite n. 1516 del 2016."

Non sono invece sufficienti ad interrompere la prescrizione il solo invio di una lettera di diffida da parte del proprietario del bene (Cassazione n. 21015/2016 e Cassazione n. 24171/2021) né un semplice comportamento con il quale questi manifesti il dissenso all'uso del proprio bene da parte di altri.

Atti interruttivi usucapione: giurisprudenza

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Ai fini della comprensione della idoneità di certi atti ad interrompere i termini previsti per l'usucapione la Cassazione è intervenuta con numerose e recenti sentenze. Riportiamo gli estratti più interessanti sul tema delle pronunce più recenti della Cassazione.

Riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore

"Il riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, quale atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus (Cass. n. 6203/1991; n. 23420/2019), interrompe il termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.), anche quando sia effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto stesso (Cass. n. 2842/1982; n. 6203/1991; n. 18207/2004)."

Cassazione civile n. 36627/2021

Per l'interruzione della prescrizione non occorre lo spoglio

"L'interruzione dell'usucapione per il caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, prevista dall'art 1167, primo comma c.c., non presuppone che detta perdita sia determinata da spoglio, ma si verifica ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell'obiettiva impossibilita di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali (Cass. n. 1025/1976). Il secondo comma della norma aggiunge che l'interruzione si ha come non avvenuta se, entro l'anno dalla perdita del possesso, sia proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo sia stato recuperato. È stato precisato che il principio per il quale l'interruzione dell'usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l'anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l'azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce un principio generale, per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamente rimossi, principio generale del quale l'art 1167, comma secondo, c.c. è applicazione particolare, e ne sono conferma gli artt. 1168 e 1170 c.c., i quali fissano il termine di decadenza di un anno per l'esercizio dell'azione di spoglio (Cass. n. 3570/1971).

Cassazione civile n. 35932/2021

Occorre la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al titolare

"Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cass. n. 2520/1993; n. 18207/2004; n. 27170/2018). È stato altresì chiarito che "il riconoscimento del diritto, agli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., pur non richiedendo formule speciali, deve tuttavia consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, univoca e incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto stesso, e l'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi della norma richiamata, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando è sorretto da una motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 20692/2006)" Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che "l'impegno alla demolizione, in quanto intervenuto all'atto di restituire il terreno al proprietario, fosse un fatto non compatibile con il mantenimento del possesso sulla baracca illecitamente realizzata sullo stesso."

Cassazione civile n. 27105/2021

Tassatività degli atti interruttivi dell'usucapione

"In tema di usucapione - poiché con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'ad 2943 cod. civ. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso - non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (cfr. Cass. 25.7.2011, n. 16234; Cass. 21.5.2001, n. 6910, secondo cui, nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde fare accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l'immobile - né diretto, come effettiva materiale disponibilità "corpore et animo", né indiretto, come disponibilità "solo animo" utilmente mediata dal rapporto con un detentore - è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce su alcuno degli elementi - il soggetto, il possesso, il tempo - costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 1158 cod. civ., a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal 1° co. dell'art. 1167 cod. civ., ovvero all'interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell'art. 2943 cod. dv. applicabili per rinvio recettizio dall'art. 1165 cod. dv.; non è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti) ... agli effetti dell'interruzione del termine utile per la usucapione, sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene (cfr. Cass. 28.4.1986, n. 2929)."

Cassazione civile n. 24176/2021

Inidonee la diffida stragiudiziale e la costituzione in mora

"Fermo il richiamo alle norme in tema di interruzione e sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2934 e ss. c.c. anche in materia di usucapione, stante il rinvio espresso operato dall'art. 1165 c.c., va ricordato come (cfr. Cass. n.16861/2013), l'interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell'interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne í diritti reali (Cass. n. 15927/2016; Cass. n. 11698/2017)."
Cassazione civile n. 21929/2021

Interrompono l'usucapione gli atti che privano il possessore del potere sulla cosa

"una volta accertato il compimento del termine previsto dalla legge ai fini dell'usucapione del diritto vantato dagli originari convenuti, del tutto irrilevante deve ritenersi il denunciato omesso esame, da parte della corte territoriale, dell'esposto presentato dall'originario attore in sede penale per la denuncia dell'attività di edificazione contestata, dovendo nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle dettate in tema di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (cfr., ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 9845 del 19/06/2003, Rv. 564425 - 01), con la conseguenza che non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva all'esposto presentato in sede penale per la denuncia della natura abusiva dell'attività di edificazione contestata, siccome pienamente compatibile con il persistente esercizio, da parte del soggetto denunciato, del possesso oggetto di contestazione."

Cassazione civile n. 6727/2018

Conseguenze dell'interruzione

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Nel caso in cui venga posto in essere uno degli atti idonei ad interrompere il termine previsto per l'usucapione (necessariamente prima del suo spirare), la conseguenza che ne deriva non è quella del blocco definitivo di quest'ultima.

L'interruzione, infatti, comporta solamente che i termini iniziano a decorrere da capo e, quindi, assume una rilevanza più o meno forte a seconda che si sia verificata all'inizio del periodo di usucapione o in un momento prossimo al suo compimento.

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