Data: 25/11/2017 09:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - L'aspettativa da lavoro consiste in un breve periodo di congedo che spetta al lavoratore in determinate ipotesi. Il rapporto in detto periodo si sospende ma non si risolve ed è bene puntualizzare come il datore di lavoro rimanga comunque tenuto ad adempiere agli obblighi contributivi e ad erogare lo stipendio.

Le ipotesi in cui si ha diritto a periodi di assenza dal lavoro conservando la retribuzione sono molteplici e il più delle volte normativamente tipizzate.

Ecco i casi tipici di aspettativa retribuita:


Aspettativa retribuita per assistenza familiari disabili

[Torna su]

Il primo è quello di cui all'art. 42, D.lgs 151/2001 che ha sostituito il precedente art. 33 della legge 104 del 1992, che così dispone: "Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore".

Il diritto all'aspettativa dunque per i genitori, la madre o alternativamente il padre, si concretizza nella possibilità offerta a questi di sospendere l'attività lavorativa ed ottenere il congedo (in via continuativa o frazionata) per un periodo non superiore a tre anni entro il compimento del dodicesimo anno di vita del minore. Condizione per poter fruire del predetto congedo è che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (tranne che nei casi in cui i sanitari non richiedano espressamente la presenza dei genitori). Ulteriore ipotesi è quella di congedo per malattia. Tuttavia rimane fermo il discorso del periodo di comporto.

Dunque non può parlarsi propriamente di aspettativa trattandosi semmai di una fattispecie diversa. Comunque laddove il periodo di comporto non dovesse bastare perché esauritosi, si può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita, la cosiddetta aspettativa per motivi personali. Un periodo particolare di aspettativa è quello che può essere conferito ai dipendenti pubblici laddove gli stessi siano ammessi alla frequenza di un corso di dottorato di ricerca. L'aspettativa è retribuita solo se il dipendente non fruisce di borsa di studio. Passiamo ora alla disamina della giurisprudenza più interessante al riguardo. Esamineremo ora nel dettaglio i singoli casi che assumono maggiore rilievo nella prassi.

Aspettativa retribuita per dottorato

[Torna su]

Anche colui il quale frequenta un corso di dottorato volto al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca ha diritto all'aspettativa alle seguenti condizioni. In species in questo caso l'aspettativa dura per tutto il corso di dottorato a condizione che lo studente non sia beneficiario di borsa di studio.

Aspettativa retribuita per matrimonio

[Torna su]

In caso di matrimonio il lavoratore può chiedere un periodo di congedo normalmente retribuito secondo i normali parametri di retribuzione. L'aspettativa può essere richiesta anche in periodi successivi rispetto alla data delle nozze a condizione che comunque non sia trascorso troppo tempo dalla medesima. Può essere richiesta mediante l'invio di un'istanza in carta semplice.

Aspettativa retribuita per volontariato

[Torna su]

Può essere concessa a coloro i quali prestino servizio in determinate associazioni tutte appartenenti all'Agenzia di protezione civile. Laddove l'assistenza consista in volontariato per sopravvenute calamità naturali o catastrofi il periodo concesso di servizio ammonta a 90 giorni l'anno, altrimenti a 30 giorni l'anno complessivi. Il datore di lavoro continua a versare regolarmente lo stipendio e i contributi al lavoratore che saranno poi rimborsati dall'autorità di protezione civile territorialmente competente entro due anni.

Aspettativa retribuita per malattia

[Torna su]

È improprio accostare il termine aspettativa all'assenza per malattia trattandosi di un'astensione involontaria e comunque coperta entro certi limiti nel c.d. periodo di comporto. Comunque laddove detto periodo dovesse eccedere quello garantito dal periodo di comporto si può chiedere un'aspettativa per motivi personali ovviamente non retribuita.

Aspettativa retribuita per cariche elettive

[Torna su]

Coloro i quali rivestono determinate cariche pubbliche ed, in species, componenti del Parlamento Nazionale, Presidenti di Provincia, sindaci, presidenti di consigli comunali, provinciali, circoscrizionali ecc. possono beneficiare di un'aspettativa contribuita, poiché non hanno realmente diritto alla retribuzione ma piuttosto hanno comunque diritto ai contributi Inps.

Aspettativa retribuita per motivi personali o familiari

[Torna su]

Questa aspettativa non è retribuita. Può avere una durata fino a dodici mesi nell'arco della vita lavorativa ma quel che i contratti collettivi talvolta possono prevedere, è la copertura di singoli permessi per i quali può essere corrisposta la retribuzione.

La giurisprudenza sull'aspettativa retribuita

[Torna su]

La sentenza che si intende riportare ha ad oggetto il licenziamento che segua ad una richiesta di aspettativa.

Sul punto la Suprema Corte (la sentenza è piuttosto recente) ha ammesso che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di licenziamento nei confronti del lavoratore il quale si sia assentato dal lavoro, senza autorizzazione, per un periodo di aspettativa per motivi familiari ex art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ("La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa"), ove la domanda avanzata dal dipendente sia stata rigettata dal datore di lavoro per ragioni meramente formali, consistenti nell'apposizione sulla richiesta della dicitura "retribuita" anziché di quella "non retribuita", dovendosi ritenere la sanzione espulsiva smisuratamente eccessiva e sproporzionata rispetto al vizio.

Come ottenere l'aspettativa retribuita?

[Torna su]

La richiesta va presentata, con congruo preavviso, all'ufficio del personale della propria azienda o sede di lavoro. Ovviamente in detta sede i preposti saranno in grado di dispensare informazioni utili. La risposta perviene normalmente in tempi ragionevoli ed è mirata soprattutto a valutare la corrispondenza tra quanto richiesto e le disposizioni del CCNL di riferimento. In ogni caso un eventuale diniego richiede comunque un'adeguata motivazione. Avverso il diniego può essere proposta istanza di nuovo esame che può condurre alternativamente ad esito positivo o alla reiterazione del provvedimento.


Tutte le notizie