|
Data: 03/12/2016 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti Avv. Paolo Accoti - Ai sensi dell'art. 126 del Codice della Strada, in caso di violazione che comporta la perdita di punteggio ed il responsabile della violazione non può essere immediatamente identificato, il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido - vale a dire l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - è tenuto a fornire all'organo di polizia procedente, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Tale obbligo di comunicare i dati del conducente, permane anche in caso di pagamento della sanzione amministrativa siccome autonomo rispetto alla sanzione presupposta. Ed invero, il rituale e tempestivo pagamento della sanzione principale, non può far presumere che il conducente del veicolo fosse stato lo stesso proprietario, non esistendo a tal riguardo alcuna norma idonea a superare l'obbligo di comunicare i dati del conducente. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, II Sez. Civile, con la sentenza n. 24233, pubblicata in data 29.11.2016 (qui sotto allegata). La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso in opposizione avverso il verbale di accertamento emesso dalla polizia Municipale per violazione degli artt. 126 bis (Patente a punti) e 180/8 (Obbligo di esibizione dei documenti di guida) CdS, presentato al Giudice di Pace, per l'illegittimità della sanzione amministrativa elevata a carico del ricorrente. Il predetto Giudice di Pace, in accoglimento della spiegata opposizione, annullava la sanzione amministrativa. Il Tribunale di Viterbo, sull'appello proposto dal Comune, confermava la sentenza impugnata perché, a suo dire, "il tempestivo pagamento della sanzione a cura del proprietario destinatario della contestazione lasciava desumere che fosse lo stesso proprietario alla guida del veicolo senza che all'esito potesse essere erogata ulteriore sanzione per l'omessa comunicazione dei dati inerenti al conducente del mezzo", di talché, pretendere siffatto ulteriore adempimento sarebbe risultato una "inutile ed ingiusta superfetazione". Di contrario avviso, tuttavia, la Corte di Cassazione che, con l'indicata sentenza, sul ricorso presentato dal Comune, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo in persona di altro magistrato anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Per motivare l'anzidetta decisione la Suprema Corte, dando continuità ai propri precedenti (Cass. n. 13488 del 23/06/2005), conferma che "in tema di violazioni al codice della strada, con l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dall'articolo 180, comma 8, del d.Ig. 30 aprile 1992 n. 285 non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice, bensì l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l'espletamento dei servizi di polizia stradale. Sicché l'obbligo della comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo) nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Con l'ulteriore precisazione che essendo, l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall'eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall'eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del CdS presupposta". Pertanto, il dovere di comunicazione dei dati del conducente del veicolo sanzionato, costituisce autonomo e distinto obbligo, che non viene meno né in caso di opposizione alla sanzione amministrativa, né in caso di tempestivo pagamento della sanzione. Ciò posto, è assolutamente consigliabile a coloro i quali hanno commesso delle infrazioni al codice della strada comportanti la decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di non immediata contestazione ovvero nell'impossibilità di individuare prontamente il trasgressore, di comunicare, su richiesta dell'organo di polizia, i dati dello stesso, anche in caso di regolare pagamento della sanzione o di tempestivo ricorso all'autorità giudiziaria. |
|