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Data: 05/12/2016 06:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Profilazione dei clienti da conservare, al fine di valutare gli eventuali rischi antiriciclaggio e dimostrare, all'occorrenza, il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. È uno dei nuovi obblighi per gli avvocati, derivanti dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) e condensati nel vademecum messo a punto dal Consiglio nazionale Forense (qui sotto allegato), in vista del recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio che dovrà essere recepita dall'Italia entro il 26 giugno 2017. La commissione antiriciclaggio del Cnf, ha pensato di fornire, intanto, sintetiche indicazioni e prime risposte agli avvocati, sotto forma di faq e senza pretesa di esaustività (viste le probabili modifiche che interverranno a livello legislativo), allegando anche in calce, i necessari modelli: uno schema di registro cartaceo; uno schema di informativa al cliente; un modello di valutazione del rischio. Quando si applicano gli obblighi antiriciclaggio agli avvocatiLe disposizioni antiriciclaggio chiarisce, preliminarmente, il Consiglio, si applicano agli avvocati soltanto quando gli stessi, "compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, o assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti: - il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi".
Quali sono gli obblighi introdotti per gli avvocatiI nuovi oneri che gravano in capo agli avvocati, a seguito dell'introduzione delle disposizioni antiriciclaggio, sono in estrema sintesi: - l'obbligo di identificazione del cliente e del c.d. "titolare effettivo"; - l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati relativi al cliente; - l'obbligo di effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") istituita presso la Banca di Italia, qualora l'avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; - l'obbligo di formazione del personale e dei collaboratori; - l'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro. Gli obblighi descritti non riguardano anche le prestazioni eseguite nell'ambito giudiziale, né l'attività professionale di recupero crediti, ma potrebbero riguardare anche le cause di separazione personale e divorzio laddove si pervenga ad un accordo in cui sia previsto, ad esempio, il trasferimento di un immobile.
L'obbligo di identificare il clienteL'identificazione consiste nella verifica (tramite il controllo di un documento d'identità valido e non scaduto) dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale l'avvocato eventualmente operi (il cd. "titolare effettivo"). Nel caso di cittadino straniero sfornito di documento di identità, l'identificazione può essere fatta tramite il permesso di soggiorno. L'obbligo di identificazione scatta: "relativamente al cliente riguardo al quale la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore a 15mila euro o comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari e superiore alla stessa cifra (anche tramite più operazioni collegate); in presenza di operazioni finanziarie di valore indeterminato o indeterminabile; nel caso di costituzione; gestione; amministrazione di società, enti, trust; quando sorgono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente". L'identificazione deve essere effettuata nel momento in cui l'avvocato accetta l'incarico di svolgere una prestazione professionale o entro il momento in cui comincia a svolgere la prestazione a favore del cliente (se precedente).
L'"archivio" dedicatoGli obblighi di registrazione si concretizzano nell'adozione da parte dell'avvocato di un archivio dedicato, preposto alla raccolta e conservazione delle informazioni ai fini antiriciclaggio. Nello stesso dovranno essere riportati: le complete generalità del cliente (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione, e la sede legale in caso di persone giuridiche), il codice fiscale ove disponibile; i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera; l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce; la data dell'avvenuta identificazione; la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita; il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto. Le informazioni contenute nell'archivio vanno conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale. L'archivio può essere sia tenuto in forma cartacea che secondo modalità informatiche e gestito in modo da assicurare la chiarezza, completezza e immediatezza delle informazioni, nonché nel rispetto della normativa sulla privacy (per cui l'avvocato prima del trattamento del dato dovrà rilasciare al cliente l'informativa di cui all'art. 13 del codice della privacy).
La profilazione del clienteAi fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente, la commissione specifica preliminarmente che l'avvocato non è tenuto ad alcun obbligo di compilazione della scheda di valutazione del rischio. Tuttavia, si ritiene opportuno che il professionista conservi all'interno del fascicolo del cliente tale "scheda di valutazione" (o di profilazione del cliente), da redigersi allorquando questo viene identificato, e nella quale l'avvocato effettua appunto una valutazione del "rischio cliente" sotto i profili dell'antiriciclaggio, in questo supportato – fra gli altri – dagli indicatori di anomalia e degli schemi di anomalia.
La segnalazione all'UifLaddove l'avvocato ritenga che un'operazione sia sospetta deve segnalarla all'UIF. La segnalazione va trasmessa in via telematica tramite il portale internet Infostat-UIf (disponibile sul sito internet dell'Uif), comunicando i dati del segnalante, del soggetto segnalato e, qualora il cliente operi per conto terzi, anche i dati di quest'ultimo soggetto, le informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e i motivi del sospetto. Gli strumenti utilizzabili dall'avvocato per potersi orientare ai fini della segnalazione sono i principi stessi contenuti nella legge antiriciclaggio, gli "indicatori di anomalia" (contenuti nel dm giustizia 16.4.2010) e gli "schemi di anomalia" (predisposti dall'UIf).
Le sanzioniL'avvocato che non adempie agli obblighi antiriciclaggio è soggetto (dopo la depenalizzazione operata con decorrenza dal 6 febbraio 2016) a sanzioni amministrative piuttosto elevate. Nello specifico: - il mancato assolvimento degli obblighi di identificazione e di registrazione, così come la registrazione tardiva o incompleta sono puniti con una sanzione amministrativa compresa tra 5mila e 30mila; - l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 10mila e 50mila euro; - la violazione dell'obbligo di istituire il registro della clientela ai fini antiriciclaggio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro; - la violazione dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato è punita con la sanzione pecuniaria dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata; - la violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF è punita con una sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 Euro. Integra reato, invece, la violazione da parte dell'avvocato del divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione: la pena, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è dell'arresto da 6 mesi a un anno o l'ammenda da 5mila a 50mila euro. Ove venga accertata una pluralità di violazioni amministrative si applica il c.d. cumulo materiale delle sanzioni (cioè l'effettiva sommatoria delle stesse: ex art. 8 legge n. 689/1981) e non il più favorevole istituto della c.d. continuazione previsto, per i reati, dall'art 81 cpv. c.p.
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