Data: 08/12/2016 17:30:00 - Autore: Pino Cupito

Avv. Pino Cupito – Nel giudizio di separazione tra coniugi l'addebito in capo ad uno di essi richiede un'apposita domanda di parte tendente a dimostrare che la moglie o il marito, avendo assunto una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, abbia determinato la crisi della coppia.

Giova sinteticamente ricordare che, per fondare una dichiarazione di addebito occorre la prova di un effettivo collegamento tra la trasgressione ai doveri matrimoniali da parte del coniuge e la intollerabile prosecuzione della convivenza. In assenza di tale nesso causale il giudice non potrà pronunciarsi sull'addebito e sarà altresì irrilevante ogni condotta assunta dal coniuge successivamente al verificarsi della crisi coniugale.

La Cassazione, infatti, nel ribadire detto criterio di connessione, esclude l'addebito della separazione addirittura in casi di acclarata infedeltà coniugale, qualora si accerti che quest'ultima non rappresenti la causa diretta della crisi matrimoniale.

Pertanto, malgrado l'addebito della separazione possa apparire una conseguenza quasi naturale nelle ipotesi di tradimento, per la giurisprudenza ciò non è sempre così scontato.

Nello specifico, infatti, per la declaratoria di addebito nel giudizio di separazione, il giudice conduce un'indagine sull'intollerabilità della convivenza effettuando una valutazione di carattere globale e comparando le condotte assunte da entrambi i coniugi. In altri termini, ogni opportuno riscontro o valutazione giudiziaria non potrà fondarsi esclusivamente sul comportamento adottato dal coniuge "trasgressore", poiché soltanto dalla predetta complessiva valutazione potrà evincersi la rilevanza ed il peso reale che le rispettive condotte hanno avuto nella crisi coniugale.

In ragione di quanto sopra, il presunto tradimento non assume alcuna rilevanza ai fini dell'addebito della separazione, laddove il coniuge "colpevole" dimostri in giudizio che la propria infedeltà sia intervenuta in realtà quando la situazione di coppia si palesava già del tutto compromessa.

Senza pretesa di esaustività si osserva, inoltre, che le conseguenze di una pronuncia di addebito coinvolgono in particolar modo l'ambito patrimoniale del coniuge tacciato di "colpevolezza".

L'effetto primario dell'addebito infatti è certamente rinvenibile nella perdita, da parte del coniuge che lo subisce, del diritto all'assegno di mantenimento eventualmente riconosciutogli in sede di separazione. In altri termini, quand'anche il coniuge responsabile della crisi coniugale manifesti una condizione economica tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno soprindicato, esso non ne avrà comunque diritto.

Ne deriva pertanto che il riconoscimento all'assistenza materiale scaturente dal matrimonio si conserverà soltanto in favore del coniuge cui non è addebitabile la separazione. Quest'ultimo infatti, a seguito di un accertamento sulla propria situazione reddituale, potrà giovarsi dell'assegno di mantenimento garantendosi lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Ciononostante è importante chiarire che l'eventuale declaratoria di addebito in capo al coniuge trasgressore non impedirà a quest'ultimo, ricorrendone i presupposti di legge, di godere del diritto agli "alimenti" nei confronti dell'altro coniuge. Vale a dire che l'assegno "alimentare" dovrà comunque essere versato a prescindere dalla responsabilità in ordine alla separazione, stante la differente funzione degli "alimenti" rispetto a quella dell'assegno di "mantenimento".

Giova infatti ricordare che, mentre l'assegno di mantenimento persegue lo scopo di garantire, al coniuge che ne beneficia, il godimento e la conservazione delle medesime condizioni economiche esistenti durante il corso del matrimonio, l'assegno alimentare viene riconosciuto invece al fine di consentire al coniuge economicamente più debole i mezzi necessari e sufficienti per far fronte alle esigenze economiche legate al soddisfacimento dei propri bisogni primari.

È di palmare evidenza quindi come il diritto agli alimenti abbia quale suo imprescindibile presupposto l'acclarata impossibilità, da parte del coniuge interessato, di poter provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico in quando sprovvisto di un reddito personale.

La prestazione alimentare potrà poi essere adempiuta mediante un assegno da corrispondersi periodicamente o finanche accogliendo e mantenendo nella propria abitazione colui che ne beneficia. Ad ogni modo l'autorità giudiziaria potrà, a seconda delle circostanze, determinare modalità e tempi della somministrazione.

Di notevole rilevanza sono poi gli effetti della pronuncia di addebito della separazione in ambito successorio.

Il coniuge separato con addebito perde infatti i diritti di successione inerenti allo stato coniugale, conservando tuttavia soltanto il diritto ad un assegno vitalizio qualora, all'apertura della successione dell'altro coniuge, egli già godeva dell'assegno alimentare a carico di quest'ultimo.

Preme al riguardo aggiungere che pur in assenza di un formale provvedimento di riconoscimento del diritto agli alimenti, l'assegno indicato potrebbe essere giudizialmente disposto in favore del coniuge bisognoso qualora, all'apertura della successione, egli palesi un oggettivo stato di bisogno.

Benché non pacificamente si sostenga in dottrina e giurisprudenza la sua natura alimentare, il descritto vitalizio di cui gode il coniuge superstite con addebito ha chiaramente natura assistenziale e successoria. Esso costituisce in particolare un legato ex lege da commisurarsi sia in relazione alle sostanze ereditarie sia al numero degli eredi ed il cui adempimento grava su questi ultimi in proporzione alle rispettive quote ereditarie. Infine preme ricordare che il suo ammontare non potrà eccedere l'importo dell'assegno alimentare percepito prima della morte del coniuge alimentante.

Ulteriore effetto dell'addebito della separazione lo si rinviene in tema di prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto, quali ad esempio il diritto alla pensione di reversibilità ed altre indennità previste dalla legge.

Mentre infatti al coniuge separato "senza addebito" spetterà certamente il diritto a tali prestazioni previdenziali, il coniuge separato "con addebito" conserverà ugualmente il diritto a percepire dette corresponsioni soltanto sul presupposto dell'effettivo godimento, in vita dell'altro coniuge, dell'assegno alimentare.

Infine, preme sottolineare che l'eventuale pronuncia di addebito non condiziona in alcun modo l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria sull'affidamento dei figli. L'interesse morale e materiale di questi ultimi è infatti del tutto disancorato dall'accertamento sulla responsabilità in ordine alla separazione e alla consequenziale declaratoria di addebito.

Tuttavia qualora si dimostri che l'atteggiamento del coniuge colpevole possa esercitare una qualche influenza negativa sull'educazione e sulla morale dei figli, la pronuncia di addebito non sarebbe sgombra da interferenze rispetto ai provvedimenti di affidamento dei figli stessi.

Per approfondimenti vai alla guida legale "L'addebito della separazione"

Avv. Pino Cupito

avv.pinocupito@gmail.com


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