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Data: 08/12/2016 15:30:00 - Autore: Raffaele Vairo![]() Tanto considerato, la Cassazione, con le sentenze – gemelle – n. 900 e n. 908 del 2011 ha escluso la competenza funzionale degli ispettori del lavoro a irrogare, nell'ambito delle visite ispettive presso i locali dell'impresa, le sanzioni previste dal codice della strada, in quanto il fondamento dei controlli degli ispettori del Nuovo orientamento della CassazioneSe con le sopra indicate sentenze n. 900 e n. 908 del 2011 la Cassazione ha escluso la competenza funzionale degli ispettori del lavoro ad irrogare le sanzioni previste dal codice della strada, con la sentenza n. 20594 del 12 ottobre 2016 (qui sotto allegata) ha statuito: "I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente La sesta sezione della Cassazione, a sostegno della propria decisione, osserva che, come "i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS (Cass. 16.12.1997, n. 157), gli ispettori delle Poste (Cass. 19.5.1990) e gli ispettori dell'Enel (Cass. 12.2.1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli", così gli ispettori del lavoro, per analogia, possono irrogare sanzioni per le violazioni al codice della strada. Ora, a prescindere dalla considerazione che le norme del codice della strada sono norme speciali e, quindi, non ammettono l'interpretazione per analogia (art. 14 delle disposizioni della legge in generale), la sesta sezione della Cassazione ignora quelle che sono le regole del procedimento sanzionatorio. A questo punto è bene ricordare, per chiarezza, che solo i verbali redatti dagli organi di polizia stradale (art. 12 cds) sono idonei ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, per cui possono essere opposti o davanti al Prefetto o davanti al Giudice di Pace, mentre gli accertamenti eseguiti da organi diversi, quali gli ispettori del lavoro, trattandosi di attività a carattere procedimentale, sono inidonei a produrre un effetto sulla situazione soggettiva del presunto Procedimento sanzionatorioVero è che gli organi periferici del Ministero del lavoro possono eseguire i controlli di cui sopra nei locali delle imprese di trasporto, ma non è condivisibile la tesi che essi possono emettere le ordinanze sanzionatorie per le violazioni delle norme contenute negli artt. 174 e 179 del codice della strada. L'art. 174 del codice della strada fa riferimento al Regolamento CEE 3820/85 e 3821/85 in vigore fin dal 29 L'art. 179 del codice della strada prevede una serie di violazioni che possono essere commesse nell'uso del cronotachigrafo e dischi. Le principali violazioni che vengono sanzionate riguardano: a) veicolo circolante senza cronotachigrafo; b) veicolo che circola con cronotachigrafo non rispondente alle caratteristiche previste; c) I cronotachigrafi necessari per calcolare il rispetto dei tempi di guida e riposo indicano e registrano la velocità, le distanze e i tempi di lavoro. L'utilizzo dei cronotachigrafi si basa sulle disposizioni del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, il quale ha abrogato il vecchio I controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto sono disciplinati dal d.lgs. 4 agosto 2008 n. 144; i controlli da effettuarsi sono descritti dall'allegato I al decreto stesso. L'art. 11 del CdS definisce i servizi di polizia stradale che possono essere svolti unicamente dagli organi indicati nel successivo art. 12 e cioè: a) in via principale dalla Polizia Stradale; b) dalla Polizia di Stato, c) dall'Arma dei carabinieri; d) dal Corpo della guardia di finanza; d-bis) dai Corpi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) dai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) dai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) dal Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto; g) dai rimanenti agenti e ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, c.p.p. L'art. 12, poi, attribuisce compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale al personale di altri uffici, a condizione che dimostrino di aver superato un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. Non è, invece, riconosciuto alcun potere di accertamento in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale agli Ispettori del Lavoro. Come si vede le fonti che regolano la materia sono estremamente complesse e si distinguono in comunitarie, italiane, prassi amministrativa e, da ultimo, anche la giurisprudenza. L'interprete del complesso normativo deve fare riferimento al sistema giuridico, secondo il quale le competenze sono ripartite tra i vari organi pubblici in ragione della materia e del territorio. La disciplina generale del sistema sanzionatorio che qui interessa persegue due finalità: la prima concerne la sicurezza della circolazione dei trasporti su strada, la seconda la tutela della salute dei lavoratori addetti. Entrambe le finalità risultano con chiarezza dalla complessa normativa sopra citata, soprattutto nel preambolo della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85 laddove si legge della necessità di organizzare l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto al fine di eliminare i rischi derivanti dallo stato Vi è, quindi, un duplice piano di tutela a seconda che si consideri la violazione delle norme relative alla circolazione stradale o delle norme che tutelano il lavoratore sia sotto l'aspetto della sua salute sia sotto l'aspetto delle sue condizioni di lavoro. Le sanzioni corrispondenti alle violazioni accertate sono, di conseguenza, di due categorie:
Dall'esame delle norme citate si evince che la Polizia Stradale deve comunicare le violazioni accertate su strada alla DPL territoriale perché provveda, nell'ambito delle sue attribuzioni, ad accertare e sanzionare le seguenti violazioni: mancata esibizione dei dischi, superamento del periodo massimo di guida giornaliero-settimanale, L'art. 7, comma 1, della legge n. 727/1978 affida agli organi di polizia stradale il compito di vigilare sul rispetto delle norme sulla circolazione e stabilisce che i fogli di registrazione sono soggetti al controllo dell'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di istituto. L'art. 12, commi 4 e 5, D.M. 22 maggio 1998 n. 212 conferma la distinzione delle competenze tra gli organi di polizia stradale, l'Ispettorato del Lavoro e l'Albo Provinciale in cui l'impresa è iscritta. Secondo i principi di diritto pubblico, l'atto amministrativo emesso da organi non competenti, è viziato da nullità insanabile per eccesso di potere. Va, tuttavia, sottolineato che gli Ispettori del Lavoro i quali, nell'attività di accertamento delle violazioni di loro competenza, rilevassero violazioni di norme che esulano dalle attribuzioni di istituto hanno l'obbligo, in quanto pubblici ufficiali, di denunciarle alle Autorità competenti. Secondo l'art. 17, comma 2, L. n. 689 del 1981, per quanto riguarda il codice della strada, il funzionario che ha accertato la violazione deve presentare rapporto al Prefetto. Principio confermato dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 7081/1997), per la quale l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione dell'art. 179 del CdS (per immissione in circolazione di veicoli Ne segue che il rapporto va presentato, invece, alla Direzione Provinciale del Lavoro, cui spetta il potere di emettere le ordinanze ingiunzioni, tutte le volte che si accertassero violazioni in materia Considerazioni finaliLa sentenza n. 20594/2016 della sesta sezione della Cassazione civile, per la scarna e quasi inesistente motivazione, non ci aiuta a comprendere i motivi per i quali è riconosciuta la legittimazione della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ad emanare provvedimenti sanzionatori a carico degli autotrasportatori. Pertanto è necessario ricorrere ad altre fonti, la prima delle quali, ad avviso di chi scrive, è la nota dell'Ufficio Studi dell'ASAPS (Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale) secondo cui dalla lettura dell'art. 12 del A supporto della propria tesi l'ASAPS cita Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 2011, n. 908 che "ha Lo stesso orientamento è stato espresso in "Accertamento delle violazioni al codice della strada nel settore dei trasporti" (articolo pubblicato in questa rivista il 9 marzo 2014) e nel libro "Le principali contravvenzioni stradali – Accertamento e opposizione – 2016, Giappichelli (autori F. e R. Vairo). Ora, al fine del superamento del contrasto giurisprudenziale, non resta che sperare che la questione sia rimessa raffaelevairo@libero.it |
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