Data: 13/12/2016 21:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – E' iniziato il countdown per gli avvocati che vogliono permanere nella lista dei difensori d'ufficio. Per continuare a restare iscritti nell'apposito elenco unico nazionale infatti occorre presentare richiesta entro il 31 dicembre, pena la cancellazione. Lo ricorda l'Ordine degli avvocati di Bologna che ha diramato una nota (disponibile qui), diretta agli iscritti, contenente le istruzioni e gli adempimenti urgenti per l'inserimento o la permanenza nell'elenco unico nazionale per i difensori d'ufficio, a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio Nazionale Forense alle linee guida interpretative in materia.

Si ricorda che, come da circolare diffusa dal Consiglio, sono esonerati dagli adempimenti solo gli avvocati d'ufficio appartenenti ai consigli dell'ordine delle zone colpite dai terremoti di agosto e ottobre scorsi.

Ecco le novità:

Le nuove linee guida

Il Cnf ha aggiornato il 30 novembre scorso, le linee guida nazionali interpretative (qui sotto allegate) per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d'ufficio, con le modifiche proposte dalla commissione ad hoc, al fine di coordinare meglio, dal punto di vista soprattutto formale, le norme in esse contenute con le previsioni del d.lgs. n. 6/2015 (di riordino della disciplina, in attuazione della riforma forense) e del regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale del 2015.

Domanda e requisiti

La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Cnf deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al quale albo l'avvocato è iscritto, attraverso la piattaforma informatica gestionale unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. att. al c.p.p.

Nello specifico, nell'istanza il richiedente dovrà attestare: di aver partecipato ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato a livello circondariale distrettuale o interdistrettuale, e di aver superato l'esame finale. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento del 2015, può chiedere l'iscrizione all'elenco anche l'avvocato che abbia partecipato nel triennio 2012-2014 a precedenti corsi e che abbia frequentato entro un anno, il corso formativo- integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 bis dell'art. 29 disp. att. al c.p.p., superando l'esame finale.

L'avvocato richiedente inoltre dovrà autocertificare l'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno cinque anni continuativi, nonchè, al fine di dimostrare di avere acquisito esperienza nella materia penale, la partecipazione (anche quale sostituto processuale), ad almeno dieci udienze (dibattimentali o camerali), escluse quelle di mero rinvio e di "smistamento" (indicando numero di ruolo del procedimento, data dell'udienza, attività svolta, autorità giudiziaria, ecc.).

Occorrerà attestare, inoltre, sempre tramite autocertificazione, di essere in regola con gli obblighi formativi nell'anno antecedente alla richiesta di inserimento nell'elenco.

Una volta ricevuta la domanda, prima di esprimere il parere, il Coa può convocare l'avvocato per un colloquio oltre a richiedere un'integrazione della documentazione presentata.

Ove il parere sia positivo, il Coa trasmette al Cnf la domanda di inserimento nell'elenco del difensore.

Anche l'avvocato iscritto automaticamente nell'elenco unico nazionale che intende permanervi dovrà presentare domanda al proprio ordine, dimostrando di possedere i requisiti per l'iscrizione.

In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, l'avvocato è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale; la cancellazione non fa venir meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Il modello

Preso atto delle modifiche apportate al regolamento, la commissione del Cnf ha inviato a tutti gli ordini, il nuovo format di dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzare al fine della presentazione dell'istanza di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero di mantenimento dell'iscrizione già precedentemente effettuata (il modulo è disponibile qui sotto in pdf).

Per coloro che presentano istanza di permanenza, in via transitoria e solo per l'anno in corso, è possibile inserire udienze dal 20 febbraio 2015 al 2016.

Per l'aiuto e l'assistenza nella compilazione delle domande attraverso la piattaforma, il Consiglio Nazionale Forense ha attivato, in ogni caso, un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 06 45475829, attivo dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.


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