Data: 13/05/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Che nella mente del Legislatore il collocamento nella ?posizione di ausiliaria? dovesse considerarsi come collocamento in ?quiescenza? risulta, d'altronde, dagli elementi testuali rinvenibili nella normativa sopra riportata: secondo l'art. 67, legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) all'ufficiale in ausiliaria compete, ?in aggiunta al trattamento di quiescenza?, una indennit� annua (di ausiliaria); per il secondo comma dell'art. 69 della stessa legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria � liquidato all'ufficiale un ?nuovo? trattamento di quiescenza. L'impossibilit� di configurare, per il periodo trascorso in ausiliaria, un rapporto di pubblico impiego esclude che gli ufficiali in ausiliaria possano fruire dei benefici - nel caso concreto l'inclusione della indennit� integrativa speciale nel trattamento pensionistico - fruibili dagli ufficiali in servizio; in questo senso si � pronunciata, sia pure con riferimento ad altri benefici, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 176 del 10 novembre 1982. La Sezione giudica pertanto infondato il ricorso in epigrafe: sussistono peraltro apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare la compensazione delle spese giudiziali. Dott. Ludovico De Grigiis - www.laprevidenza.it (Corte dei Conti Emilia, Sentenza 20 aprile 2005 n� 484)
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