Data: 08/12/2016 17:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Rischia la sanzione della censura l'avvocato che non assolve all'obbligo della formazione come previsto dal codice deontologico. Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24739/2016 (qui sotto allegata) si sono pronunciate sul ricorso di un avvocato che aveva impugnato la decisione del COA territoriale che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi. 

Tuttavia, l'adito Consiglio nazionale forense aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, ritenendo che fosse tardivo e che non potesse essere accolta la richiesta di rimessione in termini, giustificata dal ricorrente con difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto

Il legale aveva già chiesto alla Suprema Corte la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli avrebbe precluso l'esercizio dell'attività di difensore d'ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito, ma la richiesta era stata rigettata con ordinanza.

Il nuovo ricorso, precisano i giudici, deve ritenersi proposto solo nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati e non anche contro il Consiglio nazionale forense, che nel giudizio aveva assunto solo la veste di giudice e non di parte.

Precisato l'errore e analizzati i soli motivi di doglianza avvero il COA, anche in questa sede i giudici si pronunciano sull'inammissibilità del ricorso. Inutile per l'avvocato lamentare che sia stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la tempestiva impugnazione decisione del COA poichè, spiega la Corte, il ricorrente non ha neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso tale possibilità.

Ancora, non serve al legale invocare la violazione del diritto di difesa per non essere stato convocato dal CNF per l'udienza in cui fu decisa la sua impugnazione. Le Sezioni Unite spiegano che l'avviso dell'udienza fu notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto

Inoltre, secondo la giurisprudenza, "nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l'elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense".  

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