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Data: 09/12/2016 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – La depenalizzazione del reato di danneggiamento, introdotta dal d.lgs. n. 7/2016, a primo acchito ha lasciato molti a bocca aperta: davvero compiere atti vandalici non è più reato? Questa conclusione, in realtà, è un po' troppo affrettata, dato che a essere incluso negli interventi del 2016 che hanno letteralmente spazzato via molteplici fattispecie di reato è solo il danneggiamento semplice. Con la conseguenza che coloro che, ad esempio, hanno l'orribile vizio di rigare le auto parcheggiate lungo le pubbliche vie non potranno sperare di farla franca da una condanna penale. Si tratta, del resto, di una prassi davvero odiosa, già di per sé difficile da combattere e che la depenalizzazione avrebbe ingiustamente privato dei suoi connotati di gravità. Esposizione alla pubblica fedeMa perché si tratta ancora di reato? Perché il d.lgs. n. 7/2016 ha espressamente lasciato fuori dalla depenalizzazione le fattispecie aggravate di danneggiamento, tra le quali rientrano anche quelle compiute su una delle cose indicate dall'articolo 625, numero 7, del codice penale. Tale ultima norma, in particolare, si riferisce, oltre che alle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, alle cose sottoposte a sequestro o pignoramento e alle cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, anche alle cose esposte alla pubblica fede, come sono, appunto, le auto parcheggiate lungo la strada. Se la lettura della norma non bastasse, a conferma di tale conclusione e del fatto che rigare l'auto altrui parcheggiata per strada è ancora oggi reato è intervenuto il sottosegretario alla giustizia, nel corso di un'audizione alla Commissione Giustizia alla Camera. Auto custodita in parcheggio privatoÈ però importante non cadere in confusione: l'ipotesi appena menzionata va tenuta distinta da quella in cui l'auto oggetto di atti vandalici sia parcheggiata all'interno di un luogo privato, come ad esempio all'interno del parcheggio condominiale. In quest'ultimo caso, infatti, manca l'esposizione del bene alla pubblica fede e non può più parlarsi di reato. L'unica possibilità che la vittima ha è quindi quella di rivolgersi al giudice civile, per trovare giustizia e far sì che l'autore del misfatto sia condannato anche al pagamento di una sanzione a titolo di illecito civile, come previsto dal d.lgs. n. 7/2016 (ovverosia al pagamento di una somma di denaro compresa tra 100 euro e 8mila euro). Vai alla guida "Il reato di danneggiamento" |
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