|
Data: 10/12/2016 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Scatta il licenziamento per giusta causa, nonchè imputazioni penali, nei confronti del dipendente che invia mail anonime sul posto di lavoro per screditare la sua ex, poi fidanzatasi con un collega. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 24796/2016 (qui sotto allegata) che si è pronunciata sul licenziamento, dichiarato legittimo dalla Corte d'Appello, intimato a un lavoratore. Il dipendente universitario era stato sottoposto a procedimento disciplinare poichè imputato di tre reati: abusivo accesso a posta elettronica altrui, attribuzione di falsa identità relativa ad indirizzo di posta elettronica a nome di altri, con diffusione di notizie e dati sensibili privati in ambito aziendale, e appropriazione indebita aggravata di strumenti informatici di proprietà della parte datoriale. Sulle prime due imputazioni, si legge in sentenza, il giudice penale è pervenuto alla condanna del lavoratore, valorizzando proprio quegli stessi indizi, ritenuti gravi, precisi e concordanti, posti a sostegno del licenziamento. L'uomo aveva illecitamente diffuso, presso numerosi dipendenti dell'università, messaggi di posta elettronica con scopo ritorsivo e diffamatorio nei confronti di altro lavoratore, fidanzatosi con la sua ex, celando in modo odioso la propria identità e allo scopo di portare discredito alla partner con la quale aveva intrattenuto una tormentata storia sentimentale. Questa condotta, per la Corte territoriale, integrava di per sé i requisiti della giusta causa, perché già da sola appariva idonea a ledere gravemente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, in modo tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Non coglie nel segno l'impugnazione con cui il lavoratore eccepisce l'allungamento dei tempi del procedimento e la tardività della contestazione disciplinare, laddove peraltro nessun provvedimento di sospensione cautelativa era stato adottato, sicché il ricorrente. aveva continuato a lavorare per tutto il periodo della sospensione del procedimento disciplinare. Per gli Ermellini, premesso che nel testo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non figurano parole quali tempestività o immediatezza o similari, va altresì rilevato come il ricorrente, nel denunciare la violazione dell'anzidetta disposizione di legge, non abbia mai dedotto un qualche concreto pregiudizio in suo danno dei diritti di garanzia tutelati dallo stesso art. 7, essendosi in effetti doluto unicamente del ritardo con il quale gli è stata elevata la formale contestazione disciplinare. Non può, nella specie, dirsi violata la norma richiamata, in quanto non risulta pregiudicato alcun diritto di garanzia difensiva nei confronti dell'uomo , che nulla di preciso ha infatti allegato sul punto. Né risultano violati in proposito i criteri di buona fede e di correttezza, atteso che parte convenuta aveva, tempestivamente e lealmente, informato il dipendente dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico in relazione a quanto appreso circa i fatti-reato per i quali era stato tratto a giudizio con l'esercizio dell'azione penale. Questi, vanno considerati indubbiamente rilevanti pure in ordine al rapporto di lavoro subordinato in corso con l'imputato, sicché la comunicata sospensione del procedimento disciplinare, manifestava, in concreto ed inequivocamente, la volontà di non abdicare alle prerogative datoriali, in attesa della definizione del procedimento penale. Pertanto il lavoratore neanche poteva far affidamento, siccome chiaramente informato in proposito, soltanto sul trascorrere del tempo, peraltro non indeterminato, perciò non sine die, e non rimesso all'arbitrio della datrice di lavoro. Incoerente anche la censura secondo cui i giudici avrebbero fondato la decisione prendendo in considerazione la sentenza penale di condanna non ancora divenuta irrevocabile. I giudici di merito, spiega la Cassazione, non hanno di certo fondato la decisione sulla scorta della menzionata pronuncia del giudice penale, non definitiva, ma si sono limitati a richiamarla per condividerne le ragioni, per giunta in base ad analoghi elementi di valutazioni in atti, relativi in pratica ai medesimi fatti contestati anche in sede disciplinare.
|
|