Data: 03/11/2022 08:00:00 - Autore: Laura Bazzan

Pensione di reversibilità coniuge divorziato

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L'ex coniuge, in caso quindi di divorzio, ha diritto a percepire la prestazione previdenziale di reversibilità ai sensi dell'art. 9 c. 2 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/87 in presenza delle seguenti condizioni:

  • titolarità pregressa all'assegno divorzile;
  • permanenza dello stato di ex coniuge, lo stesso cioè non deve aver contratto nuove nozze;
  • anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.

Titolarità dell'assegno divorzile

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Sul requisito della titolarità dell’assegno divorzile ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità la Cassazione, con l’ordinanza n. 27875/2021 ha ricordato che “le Sezioni Unite di questa Corte (...) hanno affermato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno «una tantum» non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare (Cass., Sez. U., 24 settembre 2019, n. 22434).”

Come si chiede la pensione di reversibilità

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Il coniuge divorziato che ne ha diritto, perché in possesso dei requisiti sopra indicati, può presentare domanda di reversibilità all’INPS in una delle seguenti modalità alternative:

  • online attraverso il servizio dedicato e presente sul sito dell’Istituto;
  • rivolgendosi agli Istituti di patronato e agli intermediari dell’Istituto che mettono a disposizione dell’utente del richiedente i propri servizi telematici;
  • tramite Contact center, che fornisce un sevizio gratuito per le chiamate da rete fissa e a pagamento, in base alla tariffa applicata dall’operatore, per le chiamate da cellulare.

Riparto reversibilità tra coniuge divorziato e superstite

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Se il coniuge assistito concorre con il coniuge superstite, l'attribuzione della pensione di reversibilità avviene per quote. In questo caso non è raro che tra l’ex coniuge e quello superstite sorgano controversie in relazione della parte spettante.

Per fortuna a dettare i criteri da seguire per la ripartizione delle quote in caso di controversia è intervenuta la Cassazione, richiamando nell’ordinanza n. 8263/2020 importanti principi affermati anche dalla Corte Costituzionale n. 149/1999.

Rilevano infatti ai fini del riparto della pensione di reversibilità tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite i seguenti elementi correttivi del criterio matematico, che creerebbe una ripartizione a sfavore del secondo:

  • durata dei rispettivi matrimoni;
  • durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (con la precisazione però che “per essere valutata quale indice sintomatico della funzione di sostegno economico assolta dal dante causa nel corso della propria vita mediante la condivisione dei propri beni con la persona poi divenuta coniuge, non può essere artificialmente parcellizzata solo perché, in parte, coincidente con il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio, la stessa infatti deve essere effettiva e stabile);
  • condizioni economiche dei due soggetti concorrenti alla misura;
  • entità dell’assegno divorzile.

Attenzione precisa la Corte “Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere ne' essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.”

Poiché coniuge assistito e coniuge superstite risultano titolari di un pari ed autonomo diritto all'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto, nell'ipotesi di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento di reversibilità (eventualmente in concorso con gli altri beneficiari: figli, nipoti, genitori, fratelli).

Secondo quanto precisato dalla risalente Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 159/1988, infatti, il coniuge divorziato che abbia ab origine diritto al trattamento di reversibilità è limitato solo quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite e ciò che viene suddiviso tra i contitolari è l'entità del trattamento, non già il diritto allo stesso.

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- La pensione di reversibilità al coniuge separato

- La guida sulla pensione di reversibilità


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