|
Data: 11/12/2016 12:30:00 - Autore: VV. AA. Avv. Marco Furlan - Le seguenti considerazioni valgono per l'ipotesi in cui a seguito di incidente stradale si venga trasportati in ospedale e successivamente venga contestata la violazione dell'art. 187 C.d.s. per aver guidato un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Una prima riflessione riguarda il fatto che le tracce di stupefacenti possono restare nei liquidi biologici (sangue ma soprattutto urine) per molti giorni dopo l'assunzione. La Corte di Cassazione ha statuito che unitamente all'accertamento biologico deve esserci necessariamente anche una valutazione sintomatica della persona atta a stabilire che in quel momento fosse ancora in atto l'effetto drogante dello stupefacente. Quindi, unitamente agli esami di laboratorio che appurino la presenza di droga nell'organismo, per poter validamente contestare il reato de quo è imprescindibile che gli agenti verbalizzanti o i medici dell'ospedale abbiano descritto i sintomi (euforia, sonnolenza, eccessiva loquacità, pupille dilatate ecc.) ricollegabili alla precedente assunzione di sostanze stupefacenti. Del resto l'art. 187 C.d.s. sanziona "Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti" in ciò richiedendo espressamente che vi sia uno stato di alterazione dovuto all'attualità degli effetti droganti della sostanza assunta. Con la conseguenza che il conducente di un veicolo possa aver in corpo la sostanza senza perciò stesso essere alterato (perché essa ha cessato i propri effetti). Si veda, infine, e nel medesimo senso la Circolare del Ministero dell'Interno del 16/03/2012: "Con Anche detta circolare, quindi, conferma – quando ve ne fosse ancora bisogno, la necessità per provare la responsabilità penale, di una visita medica ad hoc che attesti che la droga stia svolgendo i suoi effetti mentre l'indagato è al cospetto dei sanitari. Ulteriore considerazione riguarda il motivo per cui i medici dell'ospedale abbiano inteso sottoporre a prelievo di sangue ed urine il paziente. Infatti, se il prelievo è avvenuto per ragioni sanitarie l'accertamento di carattere penale sarà valido, ma se è stato effettuato perché richiesto dagli Agenti per Lo stesso Ministero dell'Interno a chiare lettere nella circolare n. 300/A/1/42175/109/42 del 29.12.2005 così dispone: "Si ritiene inoltre che gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 186 C.d.s. (accertamento con etilometro, esami clinici presso le strutture sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue, debbano ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354, comma 3, c.p.p. … Per tali atti, la vigente normativa (art. 114 disp. Att. c.p.p.) impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un Infine, le ultime considerazioni concernono il profilo sanzionatorio del reato in questione. Si va da 1.500 a 6.000 euro di ammenda e da sei mesi ad un anno di reclusione che raddoppiano se si provoca un incidente stradale. La sospensione della patente va da uno a due anni che raddoppiano se il In caso di valida contestazione della violazione (quindi se non vi è "via di scampo") suggerisco di chiedere al Giudice di effettuare i lavori di pubblica utilità (per un minimo di 3 mesi per due ore al Rappresento che in caso di sinistro stradale (anche se non coinvolge altri veicoli o persone) non sarà possibile effettuare i lavori di pubblica utilità con le pesanti conseguenze che ciò comporta (revoca della patente per tre anni, confisca definitiva del veicolo se di proprietà, raddoppio della pena). 1Metodologia medica basata sull'esame diretto del paziente Avv. Marco Furlan Foro di Treviso avvocatofurlan@libero.it www.avvocatofurlan.it |
|