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Data: 13/12/2016 15:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Nel 2014 il Tribunale proscioglie Tizio del reato, ritenuto estinto per oblazione, contestatogli per aver omesso di denunciare alla competente autorità di P.S. l'avvenuto trasferimento in un'altra abitazione di un fucile cal. 12, legittimamente detenuto. A questo punto, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello propone ricorso per Cassazione sulla sentenza del Tribunale. Ne chiede l'annullamento e sottolinea l'erronea osservanza della legge penale sul punto. Il D.lgs. n. 204/10 ha, secondo la sua tesi, apportato modifiche al T.U.L.P.S. ed ha inserito l'obbligo di ripetere la denuncia all'autorità di polizia nel caso di trasferimento dell'arma in un luogo diverso da quello indicato in precedenza anche nell'art. 38 T.U.L.P.S. Alla mancata osservanza di questo obbligo consegue l'illegale detenzione di armi e, quindi (quando si tratti di armi comuni da sparo), del reato ex L 895/67 artt. 1 e 2 punito con reclusione e multa, ostative all'oblazione. Questa è la tesi del procuratore generale. Cosa dice la CassazioneLa Suprema Corte (sentenza n. 27985/2016) rigetta il ricorso. Il ragionamento parte dall'osservazione delle norme. Gli obblighi gravanti sul legittimo detentore di arma da fuoco, che ne effettui il trasferimento dal luogo di detenzione indicato in denuncia ad un altro, sono cambiati. Alla vecchia previsione di ripetere la denuncia, si è sovrapposta la norma (efficace dall'01.07.2011) secondo la quale (art. 38 co. 5 T.U.L.P.S.) la denuncia di detenzione di cui al co. 1 deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Se si confrontano le due norme sovrapposte, la prima parla di trasferimento da una località ad un'altra dello Stato, la seconda di trasferimento in un luogo diverso, il che sembra aver recepito l'orientamento della Corte secondo il quale l'obbligo di ripetizione della denuncia sorge anche se il trasporto avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza dove è stata presentata quella iniziale. Ebbene, prosegue la Corte, è fuori discussione che la violazione di tale obbligo, dall'01.07.2011, non può più ritenersi sanzionata con arresto sino a due mesi ed ammenda di euro 103. Pertanto, la tesi del Procuratore che tende a richiamare un'inasprimento della sanzione non regge. I Magistrati ritengono che una tesi di questo tipo di scontri anche con la Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che si limita a richiedere agli Stati membri di provvedere affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento e li autorizza a concedere alle persone che hanno i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per acquisizione e detenzione armi soggette ad autorizzazione, fermo restando l'obbligo di comunicare eventuali trasferimenti. In conclusioneLa soluzione proposta dal Procuratore non è quella necessitata: è decisiva l'assenza nel nuovo testo dell'art. 38 della previsione di una specifica sanzione che punisca la condotta di omessa denuncia di trasferimento di arma da sparo. Carenza che però non rende priva di risposta punitiva quel comportamento ed è superabile, ad avviso della Corte, mediante applicazione dell'art. 17 comma 1 T.U.L.P.S. in base al quale le violazioni alle disposizione del testo unico per le quali non è stabilita una pena o sanzione amministrativa o non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206. La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell'arma determina una situazione di questo tipo: le Autorità conoscono l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un'informazione non aggiornata sul luogo dove l'arma è detenuta. Situazione questa di per se pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile in due modi: 1) attraverso la denuncia di trasporto delle armi ex art. 34 T.U.L.P.S., 2) attraverso diretta richiesta al detentore. In definitiva, la detenzione in luogo differente da quello indicato nell'iniziale denuncia, pur in mancanza della ripetizione della denuncia, non può definirsi in se illegale. La condotta contestata all'imputato avrebbe potuto e dovuto essere sanzionata ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S.: pertanto egli avrebbe potuto accedere lo stesso all'oblazione ex art. 162 bis c.p. sia pur pagando una somma maggiore, essendo più elevato il limite massimo dell'ammenda previsto per la fattispecie. Tuttavia, visto che il P.G. ricorrente non ha devoluto con il ricorso la questione del versamento di una somma inferiore a quella dovuta per ottenere l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, attenendosi al limite oggettivo delle sue richieste, non è consentito annullare la sentenza che l'ha dichiarata. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'avv. Francesco Pandolfi utenza mobile 3286090590 mail: francesco.pandolfi66@gmail.com
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