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Data: 10/12/2016 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ad hoc da inserire nel modello F24 per gli avvocati interessati a portare in compensazione i crediti derivanti dall'attività di gratuito patrocinio con i debiti maturati con l'erario. La compensazioneL'opzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016, prevede la facoltà per gli avvocati di scegliere se compensare i debiti fiscali, con i crediti aventi ad oggetto "spese, diritti e onorari - sorti - in qualsiasi data, maturati e non ancora saldati, e per i quali non è stata proposta opposizione". Tali crediti possono essere portati a compensazione con quanto dovuto dai professionisti: "per ogni imposta e tassa, compresa l'Iva, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi". Deve trattarsi di crediti liquidati dall'autorità giudiziaria, con decreto di pagamento (a norma dell'art. 82 T.U.) e non pagati, neanche parzialmente. Inoltre, in relazione agli stessi, deve essere stata emessa fattura elettronica, mentre nel caso di documento cartaceo questo dovrà essere registrato sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti. Il codice tributoIl codice tributo, istituito con la Risoluzione 113/E/2016 (qu sotto allegata) è "6868" denominato "Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino - articolo 1, commi da 778 a 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208". L'istituto di Via Cristoforo Colombo ha spiegato altresì che i crediti possono essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL/FISCONLINE, messi a disposizione dall'Agenzia, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del modello stesso. Quanto alle modalità per l'utilizzo del codice, lo stesso, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento", infine, è valorizzato con l'anno di ammissione del credito alla procedura di compensazione, nel formato "AAAA". |
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