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Data: 11/12/2016 20:40:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non è raro che a provocare le crisi di coppia sia l'ingerenza della famiglia d'origine che giunge al punto da condizionare le dinamiche del rapporto tra moglie e marito. Le conseguenze, tuttavia, non si fermano alle sole liti furibonde, a discussioni e disaccordi, ma possono giungere anche ad essere giuridiche. Si sente spesso sparlare, ad esempio, dell'ingerenza della madre di lui nel rapporto di coppia: certo, questo non rappresenta necessariamente la prassi, ma una delle tante dinamiche possibili, per quanto diffuse. Tuttavia, la Corte di Cassazione non ha mancato di esprimersi sulle conseguenze giuridiche provocate dal "marito mammone". Nella sentenza n. 19691/2014, gli Ermellini hanno confermato l'annullamento delle nozze concordatarie a causa del marito anaffettivo con la moglie e succube della propria madre al punto da non riuscire ad avere un normale rapporto di tipo psichico sessuae con la consorte. Nel riconoscere la validità della delibazione del Tribunale Ecclesiastico sono state rilevate "note marcate di dipendenza dalla figura materna e nelle problematiche sessuali conseguenti" e da queste il Tribunale Ecclesiastico ha statuito la nullità del matrimonio per incapacità del marito di assumere gli obblighi essenziali del patrimonio. Nella sentenza n. 17101/2011, invece, la Cassazione ha negato l'affidamento della prole al padre avente un rapporto irrisolto con la propria madre e avente continui contrasti con la ex moglie. Per i giudici l'affido condiviso avrebbe potuto avere effetti pregiudizievoli sullo sviluppo psicologico della minore, avuto riguardo alla particolare situazione del padre con la famiglia d'origine e, in tale contesto, al comportamento gravemente denigratorio da lui e dalla sua famiglia assunto nei confronti della ex. La coppia, infatti, viveva in un appartamento attiguo a quello dei suoceri, circostanza che aveva incentivato l'insorgere dei contrasti tra moglie e marito, ma più che mai fra suocera e nuova tanto che in alcuni episodi era stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello di Ancona, sentenza n. 12/2014, ha invece ritenuto che non sia addebitabile alla moglie infedele la crisi del rapporto che, invece, appare determinata dall'invadenza della suocera, nonché da scontri su questioni patrimoniali e sull'incompatibilità di carattere tra i due che li portava a litigare di continuo in occasione di decisioni d vita familiare o sui figli. Nonostante la relazione extraconiugale intrapresa dalla donna durante gli ultimi tempi del matrimonio, il giudice marchigiano evidenzia che i problemi che hanno portato alla rottura sono in realtà di altra natura: in primis, il forte disaccordo in materia di questioni patrimoniali, poi il continuo disaccordo che portava i due a litigare di continuo in occasione di ogni decisione sulla vita familiare o sui figli. Inoltre, emerge anche l'ingerenza della madre del marito che abitava nella stessa palazzina. Farebbero bene a fare attenzione anche le suocere invadenti: la Corte di Cassazione, sentenza n. 47500/2012, ha ritenuto integrare la violazione di domicilio in caso di condotta della madre del marito che, contro la volontà della nuora, si ostina a rimanere in casa. Non interessa il fatto che il partner sia comproprietario e si schiera a favore della permanenza della genitrice: per la Suprema Corte è sufficiente il dissenso di uno solo dei coniugi conviventi a integrare l'esercizio dello "ius prohibendi". Ciò vale anche in caso di convivenza more uxorio e, come nel caso esaminato, se i due coniugi sono ormai separati di fatto. Tutti i conviventi, infatti, sono titolari dello ius prohibendi e il consenso di uno non può prevalere su quello altrui: il diritto all'nviolabilità del domicilio spetta, infatti, a tutti i componenti della famiglia.
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