Data: 26/11/2022 10:00:00 - Autore: Giovanna Molteni

Cos'è l'usura sopravvenuta

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Si parla di usura sopravvenuta quando in un momento successivo alla stipula del contratto, per effetto di un abbassamento dei tassi di interesse riconducibile alle mutate condizioni di mercato, i tassi pattuiti diventano superiori ai tassi soglia. In queste ipotesi, pertanto, un tasso di interesse che era lecito quando il finanziamento è stato concesso diventa illegale successivamente.

Usura sopravvenuta: le implicazioni giuridiche

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Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, nel caso di tassi pattuiti sotto soglia, che nel corso del rapporto bancario la superino, il tasso che la banca deve applicare è quello previsto dal tasso soglia relativo al periodo di riferimento. Tale tasso sostituisce automaticamente il tasso convenzionale illegittimo. Va da sé che in capo alla banca si configura l'obbligo di rideterminazione degli interessi entro i limiti della soglia di usura e che al cliente non possono essere richiesti i tassi contrattuali eccedenti tale limite.

Il punto di vista dell'Arbitro Bancario Finanziario

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Con la decisione di Arbitrato Bancario Finanziario numero 77 del 10 gennaio 2014 si è assistito ad un'inversione di rotta. Il Collegio di Coordinamento ha abbandonato le argomentazioni strettamente connesse alla normativa sull'usura ed è giunto alla conclusione che il principio di solidarietà e la buona fede contrattuale impongono di considerare le variazioni di tasso del mercato in corso di rapporto, soprattutto nel caso in cui il tasso pattuito superi quello soglia previsto in un certo momento.
A questa pronuncia ha fatto poi seguito la 7440/2018 dell'ABF, che ha richiamato la menzionata decisione n. 77/2014, facendo presente che le Sezioni Unite della Cassazione "nel risolvere il contrasto giurisprudenziale manifestatosi all’interno delle Sezioni della stessa Corte Suprema, ha negato la configurabilità dell’usura sopravvenuta sul rilievo che il giudice è vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all’art. 1 e all’art. 4), imposta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000; interpretazione della quale la Corte costituzionale aveva escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25 febbraio 2002, n. 29, e della quale non poteva negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame" (Cass. SS.UU. n. 24675/2017).
Nell’occasione, le Sezioni Unite avevano enunciato il seguente principio di diritto: "Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto".

Usura sopravvenuta nei contratti di mutuo

Sull'usura sopravvenuta relativa ai contratti mutuo è intervenuta nuovamente la Cassazione con la sentenza n. 4078/2022 che, rifacendosi alla sentenza a Sezioni Unite del 2017, è giunta ad escludere la illiceità della pretesa relativa al pagamento di interessi ad un tasso superiore (come stabilito con il contratto o con accordi successivi) alla soglia di usura definito con il procedimento di cui alla legge n. 108/1996, che superi però detto limite al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

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