Data: 14/12/2016 11:08:00 - Autore: Edoardo Di mauro

di Edoardo Di Mauro - Con l'avvento delle nuove tecnologie sono sempre pi� diffusi gli acquisti online, e quindi i cosiddetti contratti telematici.

Il legislatore italiano in attuazione della direttiva 2000/31/CE ha definito il venditore online insieme ad altri operatori economici della rete come prestatori di servizi della societ� dell'informazione.

Detti operatori devono adempiere ad alcuni obblighi pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Il fine della disciplina normativa citata � la promozione dei servizi della libera circolazione dei servizi e del commercio elettronico.

Obblighi del venditore online e sanzioni

Il venditore deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio alcune informazioni tra le quali:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;

b) il domicilio o la sede legale;

c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivit� economiche, REA, o al registro delle imprese;

e) gli elementi di individuazione, nonch� gli estremi della competente autorit� di vigilanza qualora un'attivit� sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione.

Le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio pu� opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Inoltre devono essere forniti in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;

b) il modo in cui il contratto concluso sar� archiviato e le relative modalit� di accesso;

c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;

d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;

e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;

f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Le violazioni dei predetti obblighi sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.

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