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Data: 17/12/2016 18:30:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò di Roberto Paternicò - L'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con comunicazione del 15 dicembre 2016, ha chiesto alle imprese di assicurazione di motivare il diniego per la mancata offerta di liquidazione dei sinistri r.c. auto. Nonostante l'art. 148 del Codice delle Assicurazioni preveda di specificare i motivi per i quali non si ritiene di presentare l'offerta, i numerosi e ricorrenti reclami evidenziano risposte non adeguatamente motivate o non suffragate da specifici accertamenti. L'IVASS precisa: "Si fa riferimento, ad esempio, alle comunicazioni di diniego nelle quali l'impresa: 1. contesta genericamente "l'insussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento denunciato" ovvero "la incompatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro", senza fornire specifiche indicazioni tecniche né gli elementi di prova sui quali si fonda il diniego (perizie, accertamenti tecnici, testimonianze, risultanze delle rilevazioni tramite "scatola nera", perizie medico/legali....); ciò accade sia per sinistri con danni a cose che a persone; 2. contesta "tout court" la responsabilità nel cagionare l'evento senza indicare gli elementi obiettivi e/o gli accertamenti istruttori che hanno portato a tale conclusione; 3. motiva il diniego con l'impossibilità di eseguire la perizia sul veicolo per indisponibilità del mezzo, senza comprovare che il perito si sia attivato per eseguire l'accertamento peritale entro i tempi e le modalità previsti dalla legge e che il tentativo sia risultato infruttuoso per comportamento imputabile al danneggiato." La situazione di malcontento che si genera crea un clima di sfiducia verso gli assicuratori e alimenta il contenzioso, contrariamente allo scopo normativo di facilitare e snellire l'accertamento e la liquidazione dei danni. Spesso, dopo il reclamo del danneggiato e l'intervento dell'IVASS, l'iniziale diniego dell'offerta viene superato con l'accertamento degli elementi probatori del danno, portando le imprese di assicurazione a rivedere la propria posizione e a disporre per il risarcimento. Al contrario, l'inutile e ingiustificata dilazione dei tempi di liquidazione, dovrebbe essere sostituita da una chiara indicazione dei motivi del diniego dell'offerta liquidativa, effettuata su concreti elementi, al fine di far comprendere al danneggiato l'insussistenza della pretesa risarcitoria ed evitare azioni giudiziali. Continua l'IVASS: "…. tenuto anche conto della circostanza che, secondo l'art. 183, comma 1, lett. a) del Codice delle assicurazioni, le imprese, nell'esecuzione dei contratti, devono comportarsi con trasparenza, si richiede alle imprese in indirizzo di verificare, anche attraverso le risultanze emergenti dalla analisi dei reclami, la sussistenza delle descritte criticità nei processi liquidativi e, ove necessario, rivedere i processi per garantire: - la comunicazione al danneggiato degli specifici motivi del diniego di risarcimento. A tal fine, occorre assicurare che i testi delle comunicazioni indichino dettagliatamente gli elementi di incoerenza fra i fatti denunciati e quelli accertati dall'impresa e citino gli atti o i fatti alla base del rigetto dell'offerta (perizia auto, deposizione testimoniale, risultanze scatola nera, perizia medico legale ...); - la coerenza della comunicazione di diniego e delle relative motivazioni con gli elementi istruttori in possesso dell'impresa, completando la acquisizione e piena valorizzazione di tali elementi prima della formulazione del diniego." Pertanto, le imprese di assicurazione dovranno procedere con un'attività di revisione dei processi liquidativi e dei testi delle comunicazioni, entro il 30 Aprile 2017 e le azioni correttive apportate dovranno essere descritte nelle relazioni semestrali sui reclami da inviare all'IVASS. |
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