|
Data: 17/12/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Cassazione a linea dura contro l'uomo che, fingendosi un libero scapolo, ha indotto all'inganno l'amante, pronta a sposarlo, mentre a casa ad attenderlo vi erano moglie e figli. La Suprema Corte, sentenza n. 34800/2016 ha confermato che si è trattato di sostituzione di persona e non tentata bigamia (per approfondimenti: Cassazione: fingersi divorziati è reato). L'imputato, per mantenere viva la relazione con l'amante, finge di essere separato, annuncia alla donna di aver chiesto il divorzio e di averlo ottenuto, acconsente al desiderio di unirsi con lei in matrimonio e arriva a seguire un corso prematrimoniale presso una parrocchia milanese. Per suffragare la sua posizione riferisce al parroco di aver addirittura ottenuto l'annullamento del matrimonio religioso da parte del Tribunale della Sacra Rota. A data fissata e partecipazioni predisposte, però, la donna (incinta di lui) inizia a incalzare il compagno non avendo ancora mai conosciuto i futuri suoceri e stante il ritardo nel presentare la documentazione attestante il divorzio e l'annullamento del primo matrimonio Da questi sospetti si attivano ulteriori indagini e la donna scopre che il fedifrago è ancora sposato e attende un figlio dalla moglie. La vicenda, dopo l'intervenuta condanna dell'uomo in appello per sostituzione di persona e reati di falso, trova il pieno appoggio della Suprema Corte che, prende espressamente in analisi l'atteggiamento di chi aveva mentito all'amante inducendola in errore, ex art. 494 c.p., al fine di, come precisala norma, "procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno". Vantaggio che appare essere, nel caso di specie, non meramente economico o di profitto, ma inclusivo del valore di relazione sentimentale e sessuale, causando quindi vantaggio per se stessi, ma contestualmente un danno esistenziale a chi viene ingannato. È di tutta evidenza, spiegano gli Ermellini, come la nozione di vantaggio, tracciata nella giurisprudenza relativa al medesimo reato, implichi un miglioramento che non necessariamente deve essere quantificabile in termini economici ma, in senso lato, deve corrispondere ad un mutamento esistenziale percepito come positivo dall'agente o ad un accrescimento delle opportunità. Non può quindi la difesa ritenere che dalla nozione di vantaggio, in questi termini delineata, debba escludersi 'avere instaurato o comunque mantenuto, per un apprezzabile lasso di tempo, una relazione affettiva e di convivenza. Il delitto di sostituzione di persona, pur appartenendo al novero dei delitti contro la fede pubblica, ha natura plurioffensiva, in quanto tutela anche gli interessi del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto (nel nostro caso l'attribuzione del falso stato) sia destinato ad incidere concretamente. Le menzogne, nel caso di specie, sono altresì palesemente suffragate dalla documentazione prodotta a mezzo della quale l'uomo è stato dichiarato colpevole di falso in atto pubblico, trattandosi di atti inseriti nel fascicolo del parroco che avrebbe dovuto celebrare la nozze. In particolare una una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si attesta che è stata pronunciata dal Tribunale di Milano sentenza di divorzio passata in giudicato, un certificato anagrafico apparentemente rilasciato dal Comune di Bergamo con false indicazioni circa la residenza, lo stato di famiglia e lo stato civile e, infine, un certificato di battesimo ad uso matrimonio apparentemente emesso dalla parrocchia di Granarola di Gradara. Tali atti, la cui falsità non è in discussione, sono stati consegnati e inseriti dal Parroco in un fascicolo denominato "processicolo", contenenti gli atti funzionali alle pubblicazioni matrimoniali ed alla celebrazione del rito religioso con effetti civili. Questi non hanno, secondo la Cassazione, perso la loro specifica natura di atti interni di un procedimento amministrativo e dunque sono idonei a fondare la condanna di falso. In sostanza, per la Cassazione, il delitto si consuma nel momento in cui taluno è indotto in errore con i mezzi indicati nella norma a prescindere dal fatto che il vantaggio avuto di mira dall'agente sia stato o meno conseguito. Mentire in una relazione va a limitare la libertà di scelta e a manipolare la vittima per far ottenere al bugiardo un proprio vantaggio anche in termini di relazione affettiva, sessuale e sentimentale.
|
|