Data: 19/12/2016 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Rischia la sospensione dall'esercizio dell'attivit� forense l'avvocato che ha trattenuto il denaro dei clienti e non ha restituito documenti relativi a incarichi revocati. La Corte di Cassazione, nella sentenza resa dalle Sezioni Unite, n. 25627/2016 (qui sotto allegata), conferma la sospensione di sei mesi dall'esercizio dell'attivit� a un legale iscritto presso il COA di Palermo, gerente di una societ� professionale britannica.

Gli illeciti disciplinari addebitatigli riguardavano la mancata restituzione e/o la mancata consegna ad alcuni clienti di somme di danaro e l'omessa restituzione dei documenti relativi a incarichi revocati. La sanzione viene considerata legittima dal CNF, adito dal professionista, che rilevava, tra l'altro, che le vicende contestate riguardavano l'attivit� svolta dal legale in Italia e non quella svolta nel Regno Unito nell'ambito della societ� facente capo a lui e gi� negativamente stigmatizzata dall'organo britannico di vigilanza; sicch� gli illeciti disciplinari in questione andavano devoluti al Consiglio dell'ordine forense ove il professionista era iscritto in Italia. 

Del medesimo avviso anche la Corte di Cassazione a cui ricorre l'avvocato: come ampiamente e persuasivamente argomentato dal CNF, sono presenti plurimi indicatori, tutti convergenti verso la riferibilit� in ambito nazionale dell'attivit� svolta dal professionista in arco temporale pi� lungo e tale quindi da radicare in Italia la competenza disciplinare, al di l� dei singoli e ben circoscritti episodi giudicati dall'organismo britannico di vigilanza circa la societ� professionale operante nel Regno Unito solo dal 5 aprile 2008 al 5 aprile 2009

Infine, riguardo al denunciato vizio di motivazione lacunosa, apparente o incongrua, per gli Ermellini dalla lettura della sentenza non emerge alcun eccesso o sviamento di potere, ovverosia l'uso censurabile della potest� disciplinare per un fine diverso da quello per il quale � stato conferito, ma unicamente, rispetto alle aspettative del ricorrente, una difforme valutazione delle risultanze processuali, peraltro rispettosa di quel "minimo costituzionale" ritenuto, in tesi generale, il discrimine ultimo per lo scrutinio del deficit motivazionale in sede di legittimit�.

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