|
Data: 19/12/2016 11:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Quali sono le caratteristiche dell'ingiuria grave necessaria per far revocare la donazione per ingratitudine? A questa domanda ha risposto la Cassazione, in una recente sentenza (la n. 25890/2016, qui sotto allegata), pronunciandosi sulla vicenda di una figlia che vedeva revocata la donazione di un appartamento da parte del padre. L'uomo agiva in giudizio per ottenere la revoca per ingratitudine e conseguente restituzione del bene, dolendosi tra le altre cose che la figlia si era rifiutata, nonostante la sua anziana età, di ospitarlo nella casa non abitata e di permettergli di frequentare il nipotino. Per gli Ermellini, però, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., "quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso - si distacca - dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale risentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva". Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti per la revocazione della donazione alla figlia, giacché le condotte addebitate alla stessa, "lungi dal disvelare un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune, possono ricondursi ad una reazione scaturente da un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti". Per approfondimenti vai alla guida completa sulle donazioni Vedi anche: La revoca della donazione
|
|