Data: 19/12/2016 06:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Il disoccupato che non accetta un'offerta di lavoro dovrà dire addio all'indennità e se l'ha già percepita restituirla all'Inps. Analoga punizione, ma parziale (da 8 a 30 giorni), è prevista per chi non partecipa alle iniziative di collocamento. A spiegarlo è l'Inps nella circolare n. 224/2016 (qui sotto allegata), illustrando le "misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione" introdotti dal Jobs Act (d.lgs. n. 150/2015) e dal correttivo di quest'anno (d.lgs n. 185/2016).

Con la circolare l'istituto fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l'Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni di disoccupazione (Naspi, Dis-coll, Asdi, Mobilità ma anche Aspi e mini-Aspi scomparse), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 21 d.lgs. n. 150/2015, come modificato dal d.lgs. n. 185/2016.

La conferma dello stato di disoccupazione

Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, spiega la circolare, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l'Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.

Nello stesso va riportata la disponibilità del soggetto alla partecipazione: ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; all'accettazione di congrue offerte di lavoro (oggi soggette alle disposizioni ex art. 4, commi 41 e 42, l. n. 92/2012 e che saranno definite ai sensi dell'art. 25 dello stesso decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell'ANPAL).

Il medesimo decreto, prosegue l'ente, all'art. 21, comma 7 (per come integrato dal correttivo n. 185/2016) individua le sanzioni che i centri per l'impiego adottano nei confronti di coloro che percepiscono le indennità di disoccupazione, in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.

Le violazioni e le corrispondenti sanzioni

Le violazioni, cui il decreto (art. 21, comma 7, come novellato dal d.lgs. n. 185/2016) associa la corrispondente sanzione sono suddivise in tre macrogruppi:

- mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo alle convocazioni o agli appuntamenti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la stipula del patto di servizio personalizzato; ovvero mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. Tali violazioni comportano: la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione o partecipazione;
 la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione o partecipazione; la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione o partecipazione;

- mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva, nonché allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. Le sanzioni applicate in tali casi sono: la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
 la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Decorrenza e comunicazione delle sanzioni ai disoccupati

Le sanzioni sopradescritte decorrono, precisa la circolare, dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento sanzionato, salvo diverso termine indicato dal competente Centro per l'Impiego.

Le comunicazioni delle misure applicate, ad opera dell'Inps, saranno effettuate ai titolari delle prestazioni (con indicazione della violazione, della sanzione e della durata della decurtazione) tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive. Avverso tali provvedimenti sanzionatori, i lavoratori potranno proporre ricorso all'Anpal.


Tutte le notizie