Data: 20/12/2016 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - È professionalmente responsabile l'avvocato in caso di inesatto o mancato compimento di plurime attività difensive, quali la mancata redazione della diffida ad adempiere da inviare al promittente venditore, l'omessa informativa dei clienti sullo svolgimento del processo e sulla proposta di transazione proveniente dalla controparte, e l'omessa offerta della controprestazione agli effetti del conseguimento della pronuncia ex art. 2932 c.c. Il non corretto adempimento della prestazione professionale giustifica il risarcimento ai clienti che si sono visti rigettare la domanda.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 26064/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'impugnazione di un professionista. Il legale aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro due propri clienti per l'attività professionale svolta nei loro confronti, volta a far loro conseguire, in quanto promissari acquirenti di un appartamento, il trasferimento della proprietà dello stesso bene, stante l'inerzia del promittente venditore alla stipula del definitivo

Viene, tuttavia, accolta l'opposizione dei clienti-coniugi al decreto monitorio, sicchè questo viene revocato e ai due riconosciuto il risarcimento del danno, viste le inadempienze in cui il legale era incorso nell'espletamento dell'incarico.

Gli opponenti, in particolare, deducevano che l'avvocato, tra l'altro, non avesse mai inviato al promittente venditore la diffida stragiudiziale che si era obbligato a redigere, avesse iniziato la causa circa sei mesi dopo il conferimento del mandato alle liti, non avesse trascritto la domanda, non avesse eletto domicilio nel circondario dell'adito tribunale, non avesse dato atto nelle sue difese dell'offerta della controprestazione da parte dei promissari acquirenti e non avesse informato i clienti della proposta transattiva formulata dalla controparte né degli sviluppi del processo, limitandosi a comunicare loro la notizia del rigetto della domanda dopo tre mesi dal deposito della sentenza.

La decisione a favore dei cliente viene confermata anche in Corte d'Appello, compreso l'importo dei danni stimato in primo grado in oltre 4.500 euro: il giudice del gravame riscontra la sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato sia per l'omesso invio della diffida stragiudiziale, sia per l'omessa informazione dei clienti sugli sviluppi della lite e sulla proposta transattiva, sia, essenzialmente, per la mancata allegazione dell'offerta della controprestazione.

Non coglie nel segno neppure il ricorso in Cassazione del legale: nel rigettare la domanda, gli Ermellini rammentano che "il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso".

Allorché il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civile del professionista, i giudici chiariscono che egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista: la Corte d'Appello, con apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito e congruamente motivato, e perciò non sindacabile in sede di legittimità, ha rinvenuto la responsabilità dell'avvocato anche in termini risarcitori, riconducendo al non corretto adempimento della prestazione professionale l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dai clienti, consistente nel rigetto della domanda da parte del Tribunale.

In particolare, "se è vero che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale costituiscono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato", è diverso il caso in cui un avvocato accetti l'incarico di svolgere un'attività stragiudiziale consistente nella predisposizione e dell'inoltro di una diffida ad adempiere: in tal caso, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un'obbligazione di mezzi, ma di risultato e, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.), sussiste la responsabilità dell'avvocato che abbia del tutto omesso di adempiere siffatta obbligazione.

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