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Data: 20/12/2016 17:00:00 - Autore: Avv. Isabella Vulcano In un'ottica di snellimento delle procedure la L. n. 225/2016 (pacchetto semplificazioni fiscali) ha previsto la chiusura d'ufficio delle partite Iva di cui risultano titolari i professionisti o coloro che svolgono attività imprenditoriali e artistiche nel caso in cui l'agenzia delle Entrate accerti che essi non hanno esercitato, negli ultimi tre anni, alcuna attività. In realtà tale disposizione è entrata in vigore sin dal 3 dicembre 2016 ma non è ancora disponibile il provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate che indichi i criteri specifici e le modalità di applicazione della norma, non ultima la previa comunicazione agli interessati circa la chiusura della posizione Iva. Vecchia e nuova disciplina: differenzeCome si può intuire, la disciplina inerente la chiusura delle partite Iva inattive era, prima delle legge indicata sopra, un po' più complessa: il DL n. 98/2011 prevedeva, infatti, che la effettiva chiusura di una partita Iva dovesse essere obbligatoriamente preceduta da una fase di contraddittorio tra l'interessato e l'Agenzia delle Entrate, al fine di appurare se la partita Iva fosse realmente inattiva. In particolare si prevedeva l'obbligo, da parte del titolare della partita Iva, di rendere la dichiarazione di cessazione dell'attività e, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate verificava la mancata presentazione di tale dichiarazione, inviava al contribuente una comunicazione di cessazione della posizione IVA. L'interessato poteva, così, difendersi nel contraddittorio col fisco o fornendo chiarimenti a sostegno dell'attività della partita IVA, oppure evidenziando eventuali errori compiuti dall' Agenzia stessa nella propria determinazione. Solo se la sanzione veniva pagata entro 30 giorni, l'Agenzia delle Entrate non procedeva con l' iscrizione a ruolo. Con il "pacchetto semplificazioni" viene, invece, eliminata ogni forma di sanzione in caso di omessa dichiarazione. In ogni caso, a garanzia del contribuente è prevista – come dicevamo sopra – la previa comunicazione di chiusura della partita IVA, al fine di poter contestare, eventualmente, le ragioni dell'amministrazione finanziaria. |
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