Data: 01/10/2021 06:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Cos'è il ravvedimento operoso

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Il ravvedimento operoso è l'istituto che permette a chi decide volontariamente di pagare al Fisco una somma non corrisposta nei termini, senza attendere il relativo sollecito. Grazie a questo istituto è possibile anche regolarizzare omissioni di pagamento, pagamenti irregolari e parziali. Esso permette di pagare le sanzioni previste per l'inadempimento in misura ridotta, commisurata alla tempestività del ravvedimento. Tanto prima avverrà il ravvedimento, tanto maggiore sarà la riduzione dell'importo della sanzione.

Ravvedimento operoso 2021

Il ravvedimento operoso, introdotto e disciplinato dall'art 13 del dlgs n. 473/1992, che contiene le "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662" è ancora in vigore nel 2021 e rappresenta quindi anche quest'anno un'importante possibilità per i contribuenti, permettendo loro di rimediare a omissioni, errori o dimenticanze pagando una somma notevolmente inferiore rispetto a quella che altrimenti dovrebbero corrispondere.

Come vedremo tra poco, quando si effettua il calcolo del ravvedimento per determinare l'importo da pagare, occorre calcolare sull'importo dovuto anche gli interessi da corrispondere al tasso legale. Il tasso legale però, attenzione, non è sempre lo stesso. Ogni anno il Ministro dell'Economia e delle finanze pubblica un decreto con il quale determina il tasso legale per l'anno successivo. Dal 1° gennaio 2021 il tasso legale è stabilito nella misura dello 0,01 in ragione d'anno come indicato nel D.M pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 310 del 15 dicembre del 2020.

Ora, nel 2020 il tasso legale era stato stabilito nella misura dello 0,05, mentre nel 2021, come abbiamo visto è dello 0,01. Questo significa che se un contribuente vuole ravvedersi nel 2021 per omessi pagamenti che si sono realizzati fino al 31 dicembre 2020, dovrà calcolare e poi sommare i seguenti importi:

  • gli interessi legali calcolati al tasso legale dello 0,05 dal giorno successivo a quello del mancato pagamento fino al 31.12.2020;
  • gli interessi al tasso legale vigente nel 2021 pari allo 0, 01 dal 1° gennaio 2021 fino a quando il pagamento non verrà regolarizzato.
Nessun problema di calcolo invece per le violazioni commesse dal 1 gennaio 2021 perchè alle stesse si dovrà applicare solo il tasso legale vigente dello 0,01.

Chi può accedere al ravvedimento operoso

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Il ravvedimento operoso è esteso in linea di principio a tutti i contribuenti.

Infatti, con l'emanazione della legge di stabilità 2015 sono stati soppressi determinati limiti precedentemente vigenti, dai quali è ora possibile prescindere: in particolare non operano più le preclusioni in forza delle quali la violazione non doveva essere già stata constatata e notificata a chi la aveva commessa, non dovevano essere iniziati accessi, ispezioni e verifiche e non dovevano essere iniziate altre attività di accertamento formalmente comunicate all'autore.

Leggi anche Chi può fare il ravvedimento operoso

A tale proposito deve comunque considerarsi che l'accesso alla procedura di ravvedimento non esclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Calcolo ravvedimento operoso

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Come detto, il ravvedimento operoso comporta un taglio delle sanzioni previste per l'inadempimento, secondo una misura che varia in base alle tempistiche con le quali si provvede al pagamento spontaneo. In particolare, nel 2020 come negli altri anni, si distingue tra ravvedimento sprint, ravvedimento breve, ravvedimento intermedio, ravvedimento lungo e ravvedimento lunghissimo (leggi anche Calcolo ravvedimento operoso).

Il ravvedimento sprint

Il ravvedimento sprint, introdotto dal decreto Legge 98/2011, consiste nella possibilità di accedere a una sanzione minima pari allo 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 14 giorni.

Il ravvedimento breve

Decorso infruttuosamente detto periodo, dal 15º al 30º giorno di ritardo è possibile avvalersi del ravvedimento breve, per il quale la sanzione applicabile è pari in misura fissa all'1,5% (1/10 del 15%).

Il ravvedimento intermedio

Il ravvedimento intermedio, invece, è quello posto in essere dal 31° al 90° giorno di ritardo e comporta il pagamento della sanzione nella misura fissa dell'1,67% (1/9 del 15%).

Il ravvedimento lungo

C'è poi il ravvedimento lungo, che si ha a partire dal 91° giorno di ritardo sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se la dichiarazione non è prevista, entro un anno dall'omissione o dall'errore. Esso comporta l'applicazione di una sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%).

Il ravvedimento lunghissimo

Infine, l'ultimo tipo di ravvedimento è il ravvedimento lunghissimo, pari al 4,29% (1/7 del 30%) o al 5% (1/6 del 30%) a seconda che il pagamento sia fatto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se la dichiarazione non è prevista, entro due anni dall'omissione dell'errore o esso sia fatto oltre i predetti termini.

Come fare per aderire

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Operativamente, per procedere al ravvedimento operoso non si deve far altro che eseguire spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi (calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento scadeva sino a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

I moduli per il versamento

I moduli da utilizzare per pagare quanto dovuto sono 3:

  • per le imposte sui redditi, per le relative imposte sostitutive, per l'IVA, per l'IRAP, per le ritenute e per le imposte autoliquidate per le successioni si usa il modello F24;
  • per l'imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti di beni immobili si usa il modello F24 con elementi identificativi (cd. ELIDE).

Modello F23 editabile

I modelli appena citati non sono i soli da utilizzare per il ravvedimento operoso: per gli altri tributi indiretti non compresi tra quelli sopra indicati si usa, infatti, il modello F23.

Codice tributo 9001

Su tutti sia gli interessi che le sanzioni devono essere indicati facendo riferimento ai codici tributo appositamente previsti.

Ad esempio, il codice tributo 9001 è quello da utilizzare per pagare le somme dovute all'Agenzia delle entrate.

Ravvedimento operoso IMU

Con particolare riferimento all'IMU, va detto che la possibilità per il contribuente di procedere al ravvedimento operoso si ha sino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

Infatti, se è vero che l'articolo 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 472/1997 concede la riduzione della sanzione a 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o in alternativa (quando non è prevista dichiarazione periodica) entro un anno dall'omissione o dall'errore, è vero anche che le dichiarazioni IMU non possono essere considerate periodiche, in quanto vanno ripresentate solo se gli elementi che incidono sul loro ammontare hanno subito delle modifiche.

Ravvedimento operoso e causa di non punibilità

In alcuni casi, il ravvedimento operoso rappresenta una causa di non punibilità di determinati reati fiscali.

L'articolo 13 del decreto legislativo numero 74/2000 prevede, infatti, che i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di ravvedimento operoso.

Inoltre, anche i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione non sono punibili se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso e circostanza attenuante

Va infine detto che l'articolo 13-bis del decreto 74 stabilisce che, fuori dai casi di non punibilità, l'estinzione integrale del debito tributario rappresenta una circostanza attenuante a effetto speciale, che comporta la diminuzione fino alla metà delle pene previste per i delitti di cui al decreto stesso e la non applicabilità delle pene accessorie indicate dall'articolo 12.

Il ravvedimento operoso è inoltre condizione per l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, che disciplina il cd. patteggiamento.

Il ravvedimento parziale

Il decreto crescita (D.L. n. 34/2019), con l'introduzione dell'articolo 13-bis al decreto legislativo del 1997, ha introdotto il cd. "ravvedimento parziale", al quale si può ricorrere con riferimento ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, con tale norma si è definitivamente chiarito che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche in ipotesi di versamento frazionato, purché si rispettino i termini previsti in generale dall'articolo 13.

Se l'imposta è versata in ritardo e il ravvedimento interviene successivamente, si applica la sanzione prevista per il versamento tardivo integrale, gli interessi sono previsti per tutto il periodo del ritardo e la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui questo si è perfezionato.

Nel nuovo articolo 13-bis si prevede anche che, se vi è versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenza, li contribuente può operare il versamento per ogni singolo versamento o per il versamento complessivo.

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