Data: 20/12/2016 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La Corte di cassazione, il CNF e l'Avvocatura generale dello Stato, in data 15 dicembre 2016, hanno firmato un nuovo protocollo di intesa (qui sotto allegato), per rispondere alla necessità di coordinarsi in merito all'applicazione del nuovo rito civile a seguito dell'emanazione del D.L. n. 168/2016 (convertito dalla legge n. 197/2016).

Lo scopo del protocollo, più nel dettaglio, è quello di rendere un'interpretazione "il più possibile condivisa" dei punti più problematici della riforma radicale del processo civile di Cassazione che si è avuta quest'anno.

In forza di tale intervento, infatti, oggi la maggior parte dei ricorsi che giungono in Cassazione sono destinati alla trattazione camerale, con la conseguenza che l'intero settore deve essere necessariamente e complessivamente riorganizzato. A tale necessità si aggiunge quella di dover ripensare il modo di operare sia dei magistrati di legittimità che degli avvocati.

Da ciò deriva la presa di coscienza che, come si legge nel protocollo, "il modo più efficace per produrre il cambiamento culturale richiesto dalla riforma, evitando che esso costituisca una diminuzione del terreno di confronto tra Avvocatura e Magistratura, è quello del coinvolgimento volontario di tutti i soggetti del processo sui quali ricade la comune responsabilità di farlo funzionare".

Possibilità di presentare memorie

Così, il protocollo si occupa di numerosi aspetti critici sorti a seguito dell'emanazione della legge del 2016, partendo da quello relativo alla gestione del regime transitorio.

A tal proposito si è prevista, con riferimento ai ricorsi depositati prima del 30 ottobre 2016, la possibilità per l'intimato che non abbia notificato e depositato il controricorso nei termini di cui all'articolo 370 c.p.c. (ma che avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale in base alla vecchia normativa) di presentare memorie nei medesimi termini concessi al controricorrente.

Avviso di ricevimento

Con il protocollo, poi, si è stabilito che l'avviso di ricevimento che attesta la tempestiva notifica del ricorso o del controricorso, così come tutte i documenti idonei a fornire tale prova, deve essere depositato nella cancelleria di sezione entro il termine fissato per depositare le memorie o, comunque, entro l'ora prevista per l'inizio dell'adunanza camerale. A tal proposito, il protocollo di intesa precisa anche le indicazioni necessarie di tale avviso, che andrà redatto secondo il modello predisposto dall'ufficio.

Inoltro delle conclusioni del procuratore generale

La Corte di cassazione, il CNF e l'Avvocatura generale dello Stato hanno poi convenuto che le conclusioni scritte del Procuratore generale saranno inoltrate in via telematica non solo alla cancelleria di sezione ma, non appena il sistema lo consentirà, anche ai procuratori delle parti che, nella stessa maniera, dovranno essere informati anche dell'eventuale mancato deposito delle stesse.

Trattazione camerale presso la sesta sezione

Con riferimento specifico alla proposta di trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., il protocollo prevede che essa andrà formulata utilizzando il modello predisposto (da notificare ai difensori insieme al decreto di fissazione dell'adunanza e al relativo avviso) e dovrà indicare le ipotesi cui si riferisce l'eventuale prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, il motivo o i precedenti giurisprudenziali ai quali si riconduce l'eventuale prognosi di manifesta fondatezza o le ragioni o i precedenti giurisprudenziali ai quali va ascritta l'eventuale prognosi di manifesta infondatezza.

Si è convenuto, poi, un numero massimo di quindici pagine per le memorie predisposte in vista della trattazione camerale.

Trattazione in pubblica udienza

Il protocollo, infine, si occupa della trattazione in pubblica udienza, precisando che essa può essere richiesta dalle parti motivatamente, nel caso in cui il ricorso sia avviato alla trattazione camerale di sezione ordinaria, nella memoria depositata a norma dell'articolo 380-bis.1 c.p.c. o con apposita istanza.


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