Data: 21/12/2016 15:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Stop alle condotte aggressive e persecutorie delle banche e delle società di recupero crediti. È questo l'obiettivo della proposta di legge sull'introduzione del reato di stalking presentata nell'ottobre scorso e che ora muove i primi passi in Parlamento, alla Camera.

Il ddl (qui sotto allegato), recante la firma di Giorgia Meloni e dell'intero gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, mira ad estendere "il reato di stalking alle condotte persecutorie e aggressive che vengono messe in atto nei confronti dei cittadini dalle società di recupero crediti che lavorano per conto di banche, società finanziarie e grandi aziende".

Si tratta di condotte che, per l'insistenza e la mancanza di rispetto che le caratterizzano, possono arrivare a configurarsi infatti, si legge nella relazione al testo, "come un'azione persecutoria violenta a carico di un soggetto che diventa a tutti gli effetti una vittima, e come tale viene posto in una condizione di grave stress psico-fisico, di oppressione e crescente debolezza e impotenza, tanto che può essere indotto a forti cedimenti, fino anche al compimento di gesti autolesionistici e, in casi estremi, addirittura al suicidio".

Le condotte da sanzionare

Negli ultimi tempi, anche a causa della profonda crisi che ha investito il tessuto sociale ed economico italiano, sono infatti notevolmente aumentate le attività di recupero crediti e conseguentemente le società che svolgono tale servizio per conto di banche, enti creditizi di diversa natura, finanziarie, compagnie telefoniche, di erogazione di servizi quali luce, gas (ecc.).

Tali soggetti, "anche per il fatto che di sovente si affidano a personale privo di un preciso inquadramento professionale, e perciò non soggetto alle normative e alle discipline di settore – spiegano i relatori del ddl - sempre più frequentemente mettono in pratica condotte "aggressive" che possono arrivare a travalicare i limiti consentiti dalla legge e le procedure previste dal sistema codicistico vigente, allo scopo di conseguire più elevate percentuali di "recuperato".

Tra le attività illegittime che più spesso si riscontrano vi sono, ad esempio: la violazione dell'obbligo di informazione al debitore del nome dell'operatore o della società di recupero crediti o del creditore per il quale si sta effettuando il recupero; l'utilizzo di numeri non visibili nel contattare il debitore e di informazioni ingannevoli al solo fine di intimorirlo, così come le minacce di azioni legali sproporzionate e vessatorie, l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa, per non parlare della frequenza dei tentativi di contatto del debitore in orari che travalicano ogni ragionevolezza, e così via.

Il tutto nell'assoluta "violazione delle norme riguardanti l'incoercibilità psichica" precisano i relatori, il cui mancato rispetto può portare, così come già avvenuto in passato, a vere e proprie tragedie.

Per questo è opportuno, auspicano i relatori del ddl, non solo l'introduzione della fattispecie del reato di stalking bancario ma anche la promozione presso il Ssn e le Asl di centri anti-stalking che "garantiscano misure di sostegno e supporto psicologico per le vittime di stalking da recupero crediti nonché l'istituzione di un osservatorio nazionale anti-stalking da recupero crediti anche al fine di monitorare l'andamento del fenomeno".

Il contenuto del ddl

Composto da un solo articolo, il ddl mira a modificare "l'articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori" aggiungendovi due commi.

Il primo prevede l'introduzione di una aggravante, laddove il reato di stalking (che contempla la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per l'autore delle minacce o molestie) "è commesso da istituti bancari o società finanziarie o filiali di recupero credito o qualsiasi altro soggetto giuridico o nell'attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalicano quanto previsto dalla legge e dalle norme del codice di procedura civile".

Il secondo prevede che "la stessa pena si applichi alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica".


Tutte le notizie