Data: 20/02/2020 11:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - La vendita con incanto è quella che, nell'ambito di un'esecuzione immobiliare, avviene attraverso una gara pubblica tra diversi offerenti. Essa si differenzia dalla vendita senza incanto, in quanto in quest'ultima le offerte dei partecipanti vanno presentate in busta chiusa nei termini e con le modalità indicate nell'avviso.

Quando si fa la vendita con incanto

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La vendita con incanto è disposta dal giudice nelle seguenti ipotesi:

  • quando, entro il termine stabilito per la vendita senza incanto, non sono pervenute offerte di acquisto (e quindi la vendita è andata deserta) o sono pervenute offerte inefficaci;
  • quando vi è stato un'unico offerente, ma la sua offerta è risultata inadeguata;
  • quando vi sono più offerenti ma non è possibile tenere una gara tra gli stessi;
  • quando la vendita senza incanto non è possibile per qualsiasi altra ragione.

Come si svolge la vendita con incanto

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L'incanto consiste essenzialmente in una gara svolta in pubblica udienza, durante la quale più soggetti presentano in concorrenza tra di loro offerte in aumento.

Ovviamente, ai fini dell'efficacia della singola offerta è necessario che la medesima superi la base d'asta o l'offerta precedente. Come è facilmente intuibile, se l'offerta successiva è superiore a quella precedente quest'ultima viene meno.

Trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne siano sopravvenute delle nuove, l'offerente si aggiudica il bene.

Vendita con incanto: aggiudicazione provvisoria

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Tuttavia, stante il disposto dell'art. 584 c.p.c., tale aggiudicazione è solo provvisoria, in quanto, avvenuto l'incanto, è ancora possibile fare offerte di acquisto per ulteriori dieci giorni. Tali offerte sono efficaci solo se il prezzo offerto supera di almeno 1/5 quello raggiunto nell'incanto. Oltre all'offerta, poi, deve essere depositata anche la cauzione.

Se le offerte sono regolari il giudice autorizza una nuova gara e fissa un termine per fare nuove offerte. Se nessuno degli offerenti partecipa alla gara l'aggiudicatario da provvisorio diventa definitivo e deve versare il prezzo e consegnare al cancelliere il documento dell'avvenuto versamento.

Vendita con incanto: aggiudicazione definitiva

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A seguito del versamento il giudice può o sospendere la vendita laddove ritenga che il prezzo sia inferiore rispetto a quello giusto oppure pronunciare decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (ordinando la cancellazione delle trascrizioni ipotecarie e dei pignoramenti). Il decreto contiene anche l'ingiunzione rivolta al debitore (o all'eventuale custode) di rilasciare l'immobile (costituisce inoltre titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio).

Vendita con o senza incanto sincrona mista

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Si è detto sin da subito che la vendita con incanto è una sorta di scelta "residuale" rispetto alla vendita senza incanto, che quindi è preferita dal nostro sistema processuale.

Tali due modalità, tuttavia, possono essere accomunate da una modalità di svolgimento: la vendita sincrona mista.

Si tratta, infatti, di un'opzione di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita senza incanto che prevede la possibilità di formulare i rilanci, nella stessa unità temporale, o in via telematica o comparendo davanti al giudice o al referente della procedura esecutiva.


Per approfondimenti vai alla guida di procedura civile La vendita e l'assegnazione


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