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Data: 29/12/2016 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Entro il 1° gennaio 2017, Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi alle nuovi disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) stante la modifica introdotta dal decreto n. 126/2016. Il decreto ha introdotto la SCIA unica con il nuovo art. 19-bis, legge n. 241/1990, che attiene alla "Concentrazione dei regimi amministrativi", con l'intento di semplificarne il procedimento per talune tipologie di attività. Entro tale termine, sul sito istituzionale dell'Ente locale (così come di qualsiasi altra PA) dovrà essere indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni (SCIA unica). Le amministrazioni statali saranno chiamate ad adottare moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124/2015. I moduli riferiti all'edilizia ed all'avvio di attività produttive, concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni agli Enti locali (ed alle amministrazioni regionali), saranno adottati in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specifiche normative anche regionali. L'Ente locale dovrà a pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli, che saranno adottati per i procedimenti di propria competenza, si potranno chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione presentata (e dei relativi allegati) a quanto pubblicato nel proprio sito istituzionale. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli così indicati, nonché di documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti nonché la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio del soggetto responsabile, con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa sarà limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti. La richiesta istruttoria dell'amministrazione interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. Presentare il modello unificatoCome anticipato da ItaliaOggi, l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha predisposto dei modelli unificati e standardizzati (qui sotto allegati), i quali evidenziano, per tipologia di procedimento, quali dovranno essere i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni. Se sono necessarie più segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il soggetto interessato può presentare una SCIA unica all'apposito sportello e l'Ente che l'ha ricevuta la trasmetterà immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività medesima. Le P.A. che ricevono la SCIA unica, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni (30 giorni per la SCIA edilizia) previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990, possono presentare (all'Ente che ha ricevuto la SCIA unica) eventuali proposte motivate per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o (eventualmente) sospensivi previsti dallo stesso art. 19 in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti. Laddove, invece, occorre l'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato può presentare all'apposito sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione. In questo caso il procedimento concerne, in buona sostanza, attività non pienamente liberalizzate in cui l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello darà comunicazione all'interessato. La ricevuta di avvenuta presentazioneAll'atto di presentazione dell'istanza è previsto il rilascio immediato, anche in forma telematica, di una Ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'Ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La Ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990, se contiene le informazioni di cui all'art. 8 della stessa legge, ossia l'amministrazione competente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. È infine da evidenziare che le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della Ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. |
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