Data: 24/05/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
.. Invero, consolidata � la giurisprudenza di questa Corte dei conti nel senso contrario all'assunto del ricorrente. Infatti, � notoria la giurisprudenza costante di questo giudice pensionistico nonch� la giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale in materia secondo cui non esiste nell'ordinamento giuridico italiano un principio di adeguamento automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in servizio in quanto � ancora vigente il criterio dettati dall'art. 43 DPR n. 1092/73, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177/76 secondo cui la pensione deve essere liquidata sulla base dell'ultimo stipendio o retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente, salvo espressa disposizione normativa. Esiste invece il principio di perequazione automatica di rivalutazione delle pensioni disciplinate per� da leggi specifiche come la gi� ricordata legge n. 176/77 nonch� da leggi successive, da ultima la legge n. 59/91 (conf. Corte Cost. e pluribus , sent. n. 409/95 e n. 62/99, nonch� questa Sezione n. 1723 del 21/6/2001; n. 1658 del 10/10/01; n. 1749 del 24/5/2001; n. 1750 del 24/5/2001; n. 984 del 20/03/2003; n. 1053 del 17/09/2004) conclusivamente il ricorso � da rigettare. (LaPrevidenza.it) (Corte dei Conti Emilia, Sentenza 26 aprile 2005 n� 516)
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