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Data: 28/12/2016 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il genitore è tenuto a versare l'assegno alimentare alla figlia se questa si ammala e per un determinato periodo di tempo è inabile al lavoro e non può procurarsi da sola i mezzi di sostentamento. L'obbligo scatta anche se la richiedente è aiutata dall'altro genitore con il quale convive, ma che è in condizioni economiche precarie. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia, prima sezione civile, nella sentenza n. 1295/2016 (qui sotto allegata) che ha confermato il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale quanto all'assegno alimentare provvisorio per 100 euro, rigettando, invece, la richiesta di un assegno di 300 euro mensili, essendo ormai cessato lo stato di bisogno dell'attrice. La donna evidenziava di essere stata colpita da una malattia che l'aveva costretta a lasciare l'attività di cameriera svolta presso un Hotel, ritrovandosi in una condizione che, aggravatasi nel tempo, aveva reso impossibile, per motivi di salute, lo svolgimento di attività lavorativa. Da qui lo stato di bisogno e il non essere in grado di provvedere alle proprie esigenze fondamentali di vita che hanno giustificato la richiesta di alimenti al padre che, a differenza della madre, priva di attività lavorativa, sarebbe stato in grado di somministrare l'assegno alimentare richiesto. In realtà, l'uomo sostiene che la figlia si è volontariamente licenziata, rifiutandosi di effettuare colloqui di lavoro presso altri esercizi commerciali reperiti dal padre senza idonea giustificazione. A detta del genitore, l'attrice avrebbe anche ricevuto un lascito ereditario dalla nonna materna, dilapidando la somma in poco tempo, e la madre non sarebbe stata totalmente priva di mezzi di sostentamento, risultando proprietaria esclusiva dell'abitazione dove convive con la figlia e comproprietaria di altro immobile ereditato alla morte dei genitori. In via generale, il Tribunale rammenta che l'obbligo alimentare, disciplinato dagli artt. 433 e ss. c.c., trova il suo fondamento nel principio di solidarietà familiare ed è azionabile nei confronti dei familiari obbligati da chi manchi di ogni risorsa economica o abbia mezzi di sostentamento insufficienti a soddisfare le proprie esigenze primarie di vita e non sia in grado di procurarseli per condizioni personali o di salute. Accanto al presupposto dello stato di bisogno del richiedente (la cui prova grava sullo stesso), deve peraltro sussistere la possibilità per l'obbligato di provvedervi, considerate le condizioni economiche complessive dello stesso. L'obbligo alimentare, prosegue la sentenza, va determinato secondo la clausola c.d. rebus sic stantibus ed è dunque modificabile al variare delle condizioni di chi lo richiede e di chi deve somministrarlo. Ancora, nella determinazione dell'entità dell'obbligo alimentare va valutato l'apporto che tutti gli obbligati, ancorché non citati in giudizio, possono dare o danno in concreto al richiedente. Nel caso di specie si ritiene che l'attrice, dal momento della proposizione della domanda e sino alla data della revoca dell'assegno provvisorio presidenziale di 100 euro mensili, riconosciuto nel procedimento incidentale instaurato in corso di causa, abbia versato in stato di bisogno e non sia stata in grado di procurarsi mezzi sufficienti per provvedere al soddisfacimento delle proprie esigenze primarie. Come risulta altresì documentato e confermato dalla C.T.U. medico - legale. La domanda di alimenti deve, tuttavia, essere rigettata in quanto condizionata alla clausola c.d. rebus sic stantibus: l'attrice, infatti, al momento della decisione è in grado di svolgere attività lavorativa e, pur percependo una retribuzione di modesta entità, non versa più in stato di bisogno perché è trascorso un tempo congruo dal progressivo miglioramento delle condizioni di salute ed è attualmente in grado di provvedere alla soddisfazione dei suoi bisogni primari.
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