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Data: 06/01/2017 15:00:00 - Autore: VV. AA. di Carmela Mancino - Il codice della navigazione, approvato con r.d. del 30 marzo 1942 n. 237, rappresenta la fonte principale del diritto della navigazione. Le norme, in esso contenute, trovano applicazione "in materia di navigazione marittima, interna ed aerea". Nel corso degli anni, il corpus normativo suddétto, è stato oggetto di specifiche modifiche finalizzate a garantire una maggiore organicità della disciplina. Una prima riforma, avvenuta attraverso i decreti legislativi 96/2005 e 151/2006 Le innovazioni della legge 230/2016Aggiornamenti più recenti, sono stati introdotti dalla giovanissima legge 230/2016, pubblicata in G.U. il 19 dicembre 2016 ed in vigore a partire dal 3 gennaio 2017. Il testo, composto da tre articoli, reca significative "modifiche in materia di responsabilità dei piloti dei porti". Nello specifico, viene abrogato l'art. 89 del C.d.N. mentre vengono sostituiti Ai sensi del nuovo art.93 C.d.N., il pilota è considerato "responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta" ; tuttavia la responsabilità di quest'ultimo, resta "limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave." |
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