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Data: 26/01/2023 07:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Permessi 104 fruibili anche a ore[Torna su]
I permessi legge 104 sono quelli che il nostro ordinamento concede ai lavoratori portatori di handicap grave o che hanno la necessità di assistere dei familiari che si trovano in tale condizione. In particolare, è l'articolo 33 della legge 104/1992 che li prevede, quantificandoli in tre giorni mensili coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche in maniera continuativa Vedi Legge 104: la guida completa Ogni mese, quindi, il lavoratore al quale è riconosciuto tale beneficio può assentarsi per tre intere giornate lavorative (indipendentemente dall'orario) continuando a godere dell'intera retribuzione. Sebbene nessuna norma di legge preveda espressamente anche la facoltà di frazionare i permessi giornalieri ad ore, a seguito del messaggio Inps numero 16866 del 28 giugno 2007 (sotto allegato) essa deve oggi ritenersi ormai pacificamente ammessa. Come calcolare le ore di permesso per chi lavora a tempo pieno[Torna su]
Nel sancire la frazionabilità ad ore dei permessi legge 104, l'Istituto previdenziale ha anche chiarito quale algoritmo di calcolo deve essere utilizzato per quantificare con precisione le ore di permesso. In particolare, dopo aver diviso l'orario normale settimanale di lavoro per i giorni lavorativi settimanali, occorre moltiplicare il risultato per tre per scoprire il numero di ore di permesso delle quali è possibile usufruire in un mese. Trasformando quanto detto in una formula, l'algoritmo da utilizzare è il seguente: orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili Per comprendere meglio prendiamo, ad esempio, l'ipotesi classica di orario di lavoro pari a 40 ore settimanali articolate su 5 giorni: in tal caso, il numero di permessi orari dei quali può usufruire un lavoratore beneficiario delle tutele di cui alla legge 104 è 24. Infatti: 40/5 x 3 = 24 Come calcolare le ore di permesso per chi lavora part-time[Torna su] E' sempre l'INPS a fornire chiarimenti sulle modalità di calcolo dei giorni e delle ore di permesso fruibili a ore previsti dalla legge 104 nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo parziale e lo fa con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021 (sotto allegata), innovando quanto precisato nel precedente messaggio n. 3114 del 2018. Nella circolare del 2021 l'Istituto, per quanto riguarda la frazionabilità a ore dei giorni di permesso art. 33 legge 104/1992 dopo il riproporzionamento in caso di rapporto part- time, sulla frazionabilità in ore dei giorni di permesso precisa che:
orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio di giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili
orario medio settimanale eseguibile in teoria dal lavoratore part-time/numero medio dei giorni o dei turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici)
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