Data: 02/01/2017 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � In forza di quanto disposto dall'articolo 1127 del codice civile, il proprietario esclusivo del lastrico solare � titolare del cd. diritto di sopraelevazione, ovverosia ha la possibilit� di elevare nuovi piani o nuove fabbriche anche a prescindere da una preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale.

Nel caso in egli decida di avvalersi di tale diritto, deve corrispondere agli altri condomini un'indennit�, determinata considerando il valore attuale dell'area che si andr� ad occupare con la nuova fabbrica diviso per il numero dei piani (compreso quello da edificare) e detraendo dal risultato l'importo della quota a lui spettante.

Inoltre, chi fa la sopraelevazione deve anche ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di beneficiare.

Statica dell'edificio

Il fatto che il diritto di sopraelevare possa essere esercitato anche a prescindere dalla preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale non vuol dire che lo stesso sia privo di limiti e vincoli.

In alcuni casi, infatti, la sopraelevazione � abusiva e gli altri condomini possono opporsi ad essa ed ottenerne la demolizione.

L'articolo 1127 del codice civile, pi� in particolare, stabilisce innanzitutto che la sopraelevazione non � ammessa, in generale, quando non lo consentono le condizioni statiche dell'edificio.

Tale divieto � assoluto e la relativa azione non � soggetta a prescrizione.

A un tal genere di sopraelevazione abusiva � possibile ovviare esclusivamente nel caso in cui gli altri condomini acconsentano unanimemente alla realizzazione delle opere che si rendano necessarie per il rafforzamento e consolidamento dell'edificio.

Aspetto architettonico, aria e luce

Il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano, poi, conosce altri due limiti, che per�, a differenza del primo, presuppongono l'opposizione facoltativa degli altri condomini.

Il codice civile, infatti, stabilisce che i condomini possono opporsi alla sopraelevazione anche nel caso in cui questa pregiudichi l'aspetto architettonico dell'edificio o diminuisca l'aria o la luce dei piani sottostanti (anche di un solo appartamento) in maniera notevole.

Trattandosi di una facolt�, la relativa azione � soggetta a prescrizione ventennale: sia il diritto a far valere la non alterazione del decoro architettonico che quello a far valere il diritto a mantenere immutata l'aria o la luce della propria abitazione sono infatti diritti disponibili che si prescrivono a seguito di mancato esercizio per venti anni.

Diritto di panorama

La sopraelevazione illegittima, inoltre, pu� comportare una lesione del diritto di propriet� del vicino, ovverosia un'ulteriore conseguenza della quale deve tenersi conto nel momento in cui si decide di realizzare l'opera.

Sebbene in Italia non esista un vero e proprio diritto di panorama, il nostro ordinamento civile pone, infatti, una serie di prescrizioni a tutela della propriet� che, considerate complessivamente, possono essere ricondotte ad esso, inteso come diritto di ciascuno di godere di spazio e luce attorno alla propria abitazione.

Ci si riferisce alle disposizioni del codice civile che si occupano delle distanze tra le costruzioni, delle luci, delle vedute e del diritto di propriet� in generale (articoli da 900 a 907 e 832 e seguenti).

Gi� da tempo, a tal proposito, la Corte di cassazione ha sancito che se un appartamento, a seguito di una costruzione abusiva del vicino (ovverosia eseguita in contrasto con la disciplina che regolamenta l'assetto del territorio o con quella regola la propriet�), perde o vede diminuito il panorama del quale si avvantaggia, chi occupa l'immobile subisce un danno ingiusto e risarcibile (v. Cass. n. 3679/1996 e Cass. n. 10250/1997).

Violazione del regolamento edilizio

Infine, spostandoci dal campo del diritto civile a quello del diritto amministrativo, una sopraelevazione � abusiva anche (e soprattutto) quando viola una norma urbanistica.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui in una zona omogenea l'edificio � stato elevato oltre l'altezza degli edifici circostanti.

In tali ipotesi, la sopraelevazione comporta innanzitutto delle conseguenze di carattere amministrativo, che sono stabilite da norme speciali e possono coincidere con la comminazione di una sanzione pecuniaria e/o con l'ordine di demolizione dell'opera.

Ma non solo: in forza di quanto disposto dall'articolo 872 del codice civile, chi ha subito un danno a seguito della violazione delle norme di edilizia deve esserne risarcito, salva la facolt�, in determinati e tassativi casi, di chiedere la riduzione in pristino.


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