Data: 26/05/2005 - Autore: www.ilcaso.it
La clausola anatocistica, pattuita in un contratto di conto corrente bancario, con la quale sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi a condizioni diverse da quelle di cui all'art. 1283 c.c., va dichiarata nulla per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volont� delle parti. Dalla predetta nullit� della clausola anatocistica, che involge l'intero contenuto della clausola e non solo la parte di essa relativa alla periodicit� della capitalizzazione, deriva la nullit� della pattuizione dell'anatocismo concordata nel contratto, il quale di conseguenza deve ritenersi ab origine privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi. Non vi � possibilit� di sostituzione legale di una clausola anatocistica nulla, perch� pattuita in contrasto con l'art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione ex lege degli interessi ad una diversa periodicit�, ancorch� ultrasemestrale, in quanto da un lato l'anatocismo � consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c., e dall'altro perch� il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c..
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