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Data: 02/01/2017 15:00:00 - Autore: Avv. Nicola Traverso Avv. Nicola Traverso - Il 21/12/2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016, cd. Legge di bilancio 2017). La nuova legge di stabilità cancella con un comma (il n. 567) le novità introdotte solo un anno fa dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) in tema di emissione della nota di variazione IVA per crediti inesigibili in caso di procedure concorsuali, e ristabilisce quindi il trattamento fiscale previgente. La norma introdotta dalla Legge di stabilità dello scorso anno (art. 1 comma 126, peraltro soggetto a un'entrata in vigore differita, valevole solo per le procedure concorsuali avviate dopo il 31/12/2016) avrebbe consentito ai creditori di un soggetto in crisi di emettere la nota di variazione in diminuzione sulla base del solo avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere il definitivo accertamento dell'infruttuosità della stessa (per esempio, il decreto di chiusura del fallimento, oppure la conclusione delle attività liquidatorie del concordato preventivo). Secondo la Legge di stabilità 2016, dunque, per tutte le procedure concorsuali aperte dal 1/1/2017 l'impresa fornitrice di un debitore in crisi avrebbe potuto operare in diminuzione IVA (portando in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali), per esempio, dal momento della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto di ammissione al concordato preventivo. La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 inibisce di fatto l'entrata in vigore della regola sopra esposta (che, come accennato, avrebbe dovuto applicarsi a partire dal 1/1/2017), e ripristina la situazione precedente (ante Legge di stabilita 2016), secondo la quale l'emissione della nota di credito IVA - nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta - è possibile solo nel caso di mancato pagamento conseguente a procedure concorsuali per le quali (e nella misura in cui) sia stata accertata la definitiva infruttuosità. Con la legge di stabilità 2017, quindi, il Legislatore torna sui suoi passi in tema di recupero dell'IVA, frustrando in parte le aspettative del mondo delle imprese, le quali continueranno a dover attendere la fine dell'iter concorsuale per poter recuperare l'imposta versata anni prima. Siamo quindi di fronte all'ennesima virata di un Legislatore che ha perso la bussola? O all'atteggiamento di uno Stato gattopardesco, in cui tutto cambia perché nulla cambi? A parere di chi scrive, sembrerebbe piuttosto che un anno fa il Legislatore abbia introdotto la novità del recupero immediato dell'IVA all'avvio della procedura concorsuale senza averne una reale convinzione e senza averne meditato a fondo gli effetti pratici (per esempio, riguardo alla necessità di fare comunque l'insinuazione al passivo anche dopo aver già emesso la nota di variazione IVA, oppure riguardo alle modalità con cui redigere l'insinuazione). Difatti, durante tutto il 2016 non si sono registrati chiarimenti, interpretazioni ufficiali o linee guida da parte del Ministero né dell'Agenzia delle Entrate. Il fatto poi di aver differito di un anno l'entrata in vigore di una novità così dirompente, suscita ulteriori dubbi sulle intenzioni del Legislatore. Citando le canzonette, si ha quasi l'impressione che lo stesso abbia introdotto una novità – ma solo dall'anno venturo… - "per vedere di nascosto l'effetto che fa". Da un punto di vista pratico, tuttavia, la delusione per questo ritorno al passato potrebbe essere minore di quanto sembri a un primo sguardo. Infatti, l'ultimo biennio ha visto una tendenziale riduzione della durata media delle procedure fallimentari e una drastica riduzione dei concordati preventivi "strumentali", a causa del graduale alleviarsi della crisi economica, della già avvenuta uscita dal mercato di un significativo numero di aziende decotte e, non da ultimo, delle recenti modifiche della legge fallimentare. Tutto ciò comporta evidentemente una contrazione del periodo di tempo intercorrente tra il versamento dell'IVA da parte del fornitore e la detrazione della stessa in relazione a crediti non riscossi per accesso del debitore a una procedura concorsuale, con un chiaro vantaggio in termini di recupero "fiscale" del credito. Da altro punto di vista, va evidenziato come l'emissione della nota di variazione IVA all'avvio della procedura concorsuale avrebbe comportato inevitabili incertezze e inefficienze: per esempio, non era chiaro agli operatori se e come avrebbe dovuto essere redatta l'insinuazione al passivo dopo aver già emesso la nota di variazione IVA; né come avrebbe dovuto comportarsi il creditore in caso di incasso di un riparto ad anni di distanza dall'apertura della procedura; né, ancora, cosa sarebbe successo in caso di mancato riconoscimento del credito nello stato passivo o nell'elenco creditori del concordato. In conclusione, al fine di approfittare appieno dei vantaggi in termini di rapidità e certezza delle procedure concorsuali (che auspicabilmente dovrebbero essere ancor più garantite dalla futura riforma organica della legge fallimentare) pare indispensabile per il creditore dotarsi di policy aggiornate, precise ed efficienti in tema di credit management. Sotto questo aspetto, il ruolo di un partner qualificato e competente si rivela strategico per garantire un'ottimale gestione del credito cradle-to-grave (dalla conclusione del contratto al recupero del credito, anche nella sua parte fiscale) mediante processi certificati, nella prospettiva sempre più attuale di considerare il credito commerciale come fondamentale strumento di generazione di valore per l'impresa. |
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