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Data: 01/01/2017 14:00:00 - Autore: VV. AA.![]() Rimane al Giudice il potere di controllo sulla reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. In conseguenza della nuova interpretazione giurisprudenziale, non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta datoriale che comporti la soppressione della mansione o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività della scelta e non emerga, invece, la sua pretestuosità. La diversa interpretazione, con la recente pronunzia superata, escludeva gli aspetti della maggior produttività dalle ragioni giustificativi del licenziamento, è, a parere della Corte, basata su elementi extratestuali, e non è costituzionalmente orientata. Infatti, esigere la sussistenza di una situazione economica sfavorevole per rendere legittimo il licenziamento per motivo oggettivo, significa inserire, nella fattispecie regolata dall'art. 3 della L. n. 604/1966 un elemento di fatto non previsto ed imporre una interpretazione che comporta un inevitabile sindacato sulla congruità ed opportunità della scelta d'impresa. Sindacato contrastante col dettato dell'art. 41 Cost. Avv. Rossana Perra rossperra@gmail.com 3397625754
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