Data: 04/01/2017 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Naspi per tutti dal 1� gennaio 2017: da tale data l'istituto della mobilit� ordinaria cessa i suoi effetti, come stabilito dall'art. 2, comma 71, della l. n. 92/2012, c.d. Riforma Fornero (per approfondimenti: Lavoro: addio alla mobilit� dal 1� gennaio). Ci� comporta che i lavoratori che verranno licenziati dal 31 dicembre in poi, potranno beneficiare unicamente della nuova indennit� di disoccupazione se in possesso dei requisiti richiesti. 

Si realizza cos� il passaggio definitivo dalla mobilit�, forma di indennit� collettiva, alla Naspi che, invece, rappresenta un trattamento di tipo individuale. Quest'ultima ricomprender� tutte le categorie di disoccupati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Ne restano esclusi, invece, i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa. Inoltre, non possono accedere all'indennit� di disoccupazione Naspi i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

L'INPS si occuper� di corrispondere mensilmente la Naspi ai lavoratori beneficiari per una durata che potr� essere di massimo di 24 mesi, ossia pari alla met� delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anno. L'importo iniziale dell'assegno si andr� poi a ridurre del 3% per ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Per i lavoratori licenziati prima del 31 dicembre 2016, resta salvo il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilit� e a percepire l'indennit�, se ne ricorrono i presupposti, ossia l'iscrizione nelle liste di mobilit� compilate dall'ufficio regionale del lavoro, un'anzianit� aziendale di almeno 12 mesi maturata nell'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda che lo ha messo in mobilit� e almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festivit�, infortuni e astensione obbligatoria per maternit�.

L'indennit� di mobilit� varia in relazione all'et� del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui � ubicata lo stabilimento, ma la sua durata non potr� essere, di regola, superiore all'anzianit� lavorativa maturata presso l'azienda che ha proceduto al licenziamentoLa misura dell'indennit� di mobilit�, per i primi 12 mesi, � pari al 100% del trattamento d'integrazione salariare, riducendosi in seguito all'80%  della retribuzione teorica lorda spettante.

Se i dipendenti licenziati prima del 31 dicembre 2016 non sono in possesso dei requisiti richiesti entro tale data, rimane possibile accedere alla Naspi se ne ricorrono i requisiti richiesti. Laddove venga respinta la domanda d'indennit� alla mobilit�, infatti, in calce alla comunicazione verr� inserita una nota con cui si richiede al lavoratore se desidera manifestare espressamente la volont� trasformare la sua iniziale domanda in quella di indennit� di disoccupazione, scelta che andr� operata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Per i licenziamenti dal 31 dicembre 2016 in poi, invece, il lavoratore � assoggettabile unicamente al trattamento Naspi. Questo cambiamento se, da un lato, consente al disoccupato di ricevere un assegno pi� alto rispetto a quello previsto dal trattamento di mobilit�, dall'altro vede ridursi questo vantaggio se il mercato non consente un rapido reimpiego dei licenziati.

Ancora, va segnalato il venir meno degli incentivi di natura economica e contributiva a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilit� (definitivamente soppresse dal 1� gennaio 2017); invece, le nuove assunzioni di chi percepisce la Naspi porteranno incentivi per le imprese. Ad esempio, chi assume un percettore di Naspi a tempo pieno e determinato ricever� per ogni mensilit� di retribuzione corrisposta al dipendente un contributo mensile pari al 20% dell'indennit� residua che al mese si sarebbe corrisposta al lavoratore.

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