Data: 04/01/2017 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il figlio apprendista va mantenuto dal genitore, non potendosi ritenere che egli sia economicamente indipendente solo perché è titolare di un contratto di apprendistato.

Per la Corte d'appello di Roma, un simile contratto è infatti divergente rispetto a quello di lavoro subordinato, sotto diversi aspetti tra i quali rientrano anche i profili retributivi.

Di conseguenza non è possibile addurre a sostegno della presunta totale autosufficienza economica del figlio la mera prestazione di lavoro in qualità di apprendista, in quanto questa non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica.

A tal fine non rileva infatti il mero godimento di un reddito quale che sia, ma per potersi manlevare dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento è necessario fornire anche la prova dell'effettivo trattamento economico che, in relazione al rapporto di apprendistato, il figlio percepisce.

Più precisamente, occorre dimostrare che tale trattamento è non solo proporzionato e sufficiente in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, ma pure idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica dell'apprendista, con riferimento anche alla durata del rapporto, sia passata che futura.

E proprio così argomentando, con la sentenza numero 6080/2016 qui sotto allegata il giudice capitolino ha respinto l'appello di un padre, confermando l'importo di 280 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento dallo stesso dovuto al figlio apprendista (che peraltro nel frattempo si era anche dimesso per problemi di salute ed era tornato ad essere disoccupato).



Tutte le notizie