Data: 04/01/2017 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Alle e-mail pu� essere dato sempre pieno valore probatorio, senza che a nulla rilevi il fatto che esse siano prive di sottoscrizione qualificata.

Con la sentenza numero 11402/2016 qui sotto allegata, il Tribunale di Milano ha infatti ricordato che il regolamento EIDAS dell'Unione Europea, numero 910 del 2014, all'articolo 46 precisa a chiare lettere che il solo motivo della semplice firma elettronica di un documento non � circostanza sufficiente a privare lo stesso dei suoi effetti giuridici e della sua ammissibilit� come prova in procedimenti giudiziali.

Nel caso di specie, proprio la carenza di sottoscrizione era stata addotta come argomento di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di alcune fatture per compensi derivanti da un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica.

Per il Tribunale per� tale argomento non pu� essere considerato.

Pi� nel dettaglio i giudici hanno argomentato tale posizione ricordando, innanzitutto, quanto prescritto dall'articolo 21 del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, secondo il quale se al documento informatico � apposta una firma elettronica, esso soddisfa il requisito della forma scritta e pu� essere liberamente valutato in giudizio sul piano probatorio alla luce delle sue caratteristiche oggettive di qualit�, di sicurezza, di integrit� e di immodificabilit�.

Inoltre per il Tribunale non pu� non considerarsi che nel regolamento EIDAS � contenuto anche un principio di non discriminazione tra firma elettronica e firma materiale e che alla prima "non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilit� come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perch� non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate" (art. 25).

A tutto ci� si aggiunge che, ai sensi delle previsioni dell'articolo 3 del predetto regolamento, se l'e-mail � inviata da un indirizzo che pu� essere riferito ad una certa societ�, quest'ultimo deve essere considerato come una firma elettronica.

E se � vero che chiunque pu� modificare i caratteri che compongono un'e-mail, � anche vero che nel caso di specie non era stato n� ipotizzato n� tanto meno provato che ci� fosse avvenuto.

Il decreto ingiuntivo, dunque, � pienamente efficace.


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