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Data: 20/06/2002 - Autore: Cristina Matricardi Accade talvolta di dover rinunciare a un pubblico concorso per via di talune clausole del bando che ci rendono inidonei alla partecipazione. La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 570/2002, intervenendo in materia, ha stabilito che sono radicalmente nulli quei bandi di concorso (per posti in Enti Pubblici) che contengono delle limitazioni alla partecipazione esclusivamente a favore dei figli dei dipendenti in servizio e di ex dipendenti. Nella parte motiva i Giudici osservano che tale limitazione va considerata illegittima perché fortemente in contrasto con norme imperative. La Corte, prendendo le mosse dal riconoscimento, effettuato in altre pronunce, della nullità di quelle clausole che, inserite nei bandi, subordinano l'assunzione dei vincitori all'inesistenza di vincoli di parentela, hanno osservato come tale principio possa valere anche nel senso contrario. Infatti, la limitazione alla partecipazione ai figli dei dipendenti, contrasta in ugual modo sia con i precetti costituzionali in materia di tutela del lavoro (artt. 1, 4 e 35) e dei diritti della persona (artt. 3 e 31), sia con le norme di legge che escludono qualsiasi rilievo, nell'ambito del rapporto di lavoro, a fatti che non siano rilevanti all'attitudine professionale del lavoratore.
In buona sostanza la Corte ha voluto sottolineare come il divieto delle limitazioni, non trova validità solo ad excludendum ma trova riconoscimento anche nelle ipotesi ad includendum. La corte ha osservato infatti che come l'assenza, così la presenza dei suddetti vincoli è un fatto estraneo all'attitudine professionale del lavoratore; sicché contraria all'art. 8 dello Statuto dei lavoratori, oltre che ai principi dettati dagli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione, è anche la clausola che subordina l'assunzione all'esistenza nonché all'inesistenza di vincoli di parentela con dipendenti dell'ente. |
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