Data: 04/01/2017 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Dal 2017 non ci si potr� pi� sbagliare: la definizione di beni immobili si adegua ai principi di diritto dell'Unione Europea, con conseguente ridimensionamento delle problematiche interpretative che sino ad oggi riguardavano le prestazioni che a fini IVA possono considerarsi relative agli stessi e la conseguente applicazione dell'apposita aliquota.

Cosa si intende per bene immobile

Pi� nel dettaglio per bene immobile deve oggi intendersi, fugando via ogni dubbio in proposito:

- una parte specifica del suolo;

- una parte specifica di superficie;

- una parte determinata di sottosuolo;

- una qualsiasi parte su cui � possibile costituire diritti di propriet� e possesso;

- qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile n� agevolmente rimovibile;

- qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto e per tanto rientrano in questa fattispecie porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

- qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

In altre parole oggi deve ritenersi che con il termine bene immobile si faccia riferimento a tutto ci� che, rispetto al suolo o al fabbricato al quale � asservito, sia fisso e permanente, a prescindere da uno specifico accatastamento.

Elementi architettonici complementari

Va notato, in particolare, che in forza della nuova e chiara definizione di bene immobile, all'interno della categoria rientrano anche beni che, tecnicamente, potrebbero essere considerati autonomi rispetto all'immobile al quale afferiscono ma che, invece, sono presupposto fondamentale affinch� quest'ultimo sia fruibile.

Ci si riferisce agli elementi architettonici complementari, come gli ascensori o le finestre, le cui sostituzione, riparazione o manutenzione da ora in poi saranno quindi assoggettate all'aliquota IVA relativa ai beni immobili.


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