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Data: 06/01/2017 14:00:00 - Autore: Laura Bazzan Avv. Laura Bazzan - In caso di morte del titolare del conto corrente, eredi e chiamati all'eredità hanno diritto a conoscere le giacenze del de cuius. Gli istituti bancari e di credito, pertanto, sono tenuti a fornire tutte le informazioni relative ai rapporti intrattenuti dal de cuius e alle operazioni da questi effettuate ogniqualvolta l'avente diritto dimostri la propria legittimazione tramite atto notorio e la circostanza dell'avvenuto decesso del titolare tramite certificato di morte. Ai sensi dell'art. 119 c. 4 TUB, infatti, hanno diritto di ottenere da banche ed intermediari finanziari, a proprie spese, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, oltre al cliente, anche colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, con la precisazione che al richiedente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione e che la richiesta deve essere evasa in un congruo termine non superiore ai novanta giorni. Una volta accettata l'eredità, in particolare, il richiedente ha diritto ad ottenere le informazioni bancarie su conti correnti, depositi, libretti di risparmio, cassette di sicurezza, finanziamenti, azioni e obbligazioni intestate al defunto senza che possano essergli opposte eccezioni fondate sulla tutela del diritto alla riservatezza di quest'ultimo o sull'eventuale mancanza di consenso da parte dei cointestatari del rapporto bancario o dei coeredi. Il diritto di accesso alla documentazione bancaria, quale espressione dei più generali canoni di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, in caso di inerzia o inadempimento della banca, può essere tutelato in via giudiziale mediante ricorso al procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ovvero a quello monitorio ex artt. 633 e ss. c.p.c. |
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