Data: 26/05/2005 - Autore: Francesca Romanelli
Costituisce abuso dei mezzi di correzione punibile ex art. 571 c.p. "il comportamento doloso attivo od omissivo mantenuto per un tempo apprezzabile che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un bambino causandogli pericoli per la salute, anche se � compiuto con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare". E' quanto hanno rilevato i giudici della Cassazione Penale (sent. n. 16491/05) ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito. In particolare la Corte di Appello di Torino ha condannato a tre mesi e dieci giorni di reclusione un padre per aver maltrattato il figlio minore dall'et� di diciotto mesi a quella di due anni "tenendolo a tavola legato durante i pasti; costringendolo a mangiare anche il cibo da lui rigurgitato per qualunque motivo; tenendolo legato ad una sedia bendato durante la prioezione in tv di programmi di cartoni animati in modo che potesse ascoltare il sonoro, ma non vedere le immagini; costringendolo ad immettere il viso nelle proprie deiezioni in caso di incontinenza; chiudendolo al buio nella propria stanza o in cantina in caso di punizione". In coerenza con i valori della nostra Costituzione, continuano i giudici della Cassazione, "non pu� ritenersi lecito l'uso della violenza fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti educativi: ci� sia per il primato attribuito alla dignit� della persona del minore (?), sia perch� non pu� perseguirsi quale meta educativa, un risultato di arminico sviluppo della personalit�, sensibile ai valori di pace, tolleranza e connivenza, utilizzando mezzi violenti e costrittivi".
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