Data: 13/01/2017 18:00:00 - Autore: Edoardo Di mauro

Avv. Edoardo Di Mauro - Chi acquista una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato risponde del reato di frode informatica oltre che del reato di ricettazione? La risposta è affermativa nel caso l'acquirente utilizzi quella macchina, dopo l'acquisto pur non essendo concorso nella condotta di alterazione. Il reato si configura infatti ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato. Lo chiarito la Cassazione penale con la recente sentenza n. 54715/2016.

La frode informatica. Ai sensi dell'art. 640 ter c.p. chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Il reato di frode informatica è procedibile a querela di parte offesa, salvo talune circostanze aggravanti indicate dalla legge per cui si procede d'ufficio.

Invece è punibile per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), e quindi con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (come la frode informatica, nel caso di specie).

Nel caso esaminato l'acquirente aveva commesso prima il reato di ricettazione con l'acquisto, e poi quello di frode con l'utilizzo della macchina da gioco.

Avv. Edoardo Di Mauro

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